Ex Art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

 

 

 

REDAZIONE VARIANTE:

Arch. Daniele BUFFO

 

 

Il responsabile della rip. tecnica

geom. Piero BECCHIO

 

 

Il Segretario Comunale Il Sindaco

Dott. Giovanni DI ROSARIO Ing. Sergio TAMAGNONE

 

Poirino lì 12 luglio 2005

 

INDICE

 

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Contenuti del P.R.G.C.

ART. 2 - Elaborati del P.R.G.C.

ART. 3 - Indici urbanistici ed edilizi per il dimensionamento degli interventi

ART. 4 - Limiti di distanza nell'ubicazione dei fabbricati

ART. 5 - Fasce e zone di rispetto e loro utilizzazione

ART. 6 - Ambiti sottoposti a vincolo autorizzativo

ART. 7 - Tipi di intervento urbanistico - edilizio

ART. 8 - Modalità di attuazione del P.R.G.C. e degli interventi e modalità di acquisizione aree a servizi

ART. 9 - Destinazioni d'uso del suolo e compatibilità localizzativa

ART. 10 - Classificazione e individuazione delle aree normative

TITOLO II

NORME SPECIFICHE DI AREA

ART. 11 - Contenuti delle norme specifiche di area

TITOLO III

NORME PARTICOLARI

ART. 12 - Condizioni di ammissibilità per l'edificazione

ART. 13 - Edilizia Residenziale Pubblica

ART. 14 - Tutela e protezione idrogeologica degli insediamenti

ART. 15 - Tutela del verde, aree a parcheggio

ART. 16 - Bassi fabbricati, recinzioni, opere minori, attrezzature ricreative private

ART. 17 - Stazioni di servizio rifornimento carburanti

ART. 18 - Locali sottotetto, soppalchi

ART. 19 - Decoro dell'ambiente urbano

ART. 20 - Tutela del suolo e dell'ambiente naturale

ART. 21 - Destinazione d'uso

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 - Strumenti Urbanistici Esecutivi approvati

ART. 23- Decadimento dei vincoli

ART. 24 - Entrata in vigore di nuove disposizioni

ART. 25- Poteri di deroga

ART. 26 - Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

 

ART. 1

CONTENUTI DEL P.R.G.C.C.

 

Le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano Regolatore Generale Comunale, integrano le prescrizioni topografiche indicate in cartografia per mezzo di apposita simbologia e, nel caso di difformità, prevalgono rispetto ad esse.

Esso mantiene la sua efficacia, nei confronti di chiunque, fino all'approvazione di successive varianti parziali o generali.

 

Le rappresentazioni grafiche del Progetto Definitivo sono elaborate su supporto informatico, la cui base di riferimento è proprietà dell’Amministrazione Comunale.

 

 

 

ART. 2

ELABORATI DEL P.R.G.C.C.

 

Il presente PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE al P.R.G.C. è costituito dai seguenti elaborati:

A) - Relazione Illustrativa

B) - Allegati Tecnici, comprendenti:

- rappresentazioni cartografiche tematiche:

1 - stato di fatto con destinazione d’uso degli edifici

  1. - infrastrutture tecniche, carenze manutentive

-analisi di settore

7. -Inquadramento e previsioni urbanistiche intercomunali

8 -Centro storico – Edifici vincolati – Piazze e giardini – N.ro di riferimento schede di edifici di interesse storico

- struttura e dinamica economico - demografica

- dotazione di attrezzature e servizi pubblici e fabbisogno di intervento

- stato di fatto degli insediamenti esistenti e uso del suolo in atto

- i valori emergenti del territorio extraurbano

- scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello regionale

C) Tavole di Piano, comprendenti:

3a, 3b, 3c, - Assetto generale del Piano 1: 2.000 tre tavole Concentrico e frazioni

4 - Assetto generale del Piano 1:10.000 Territorio comunale

5a, 5b, 5c – Assetto generale del Piano con sovrapposizione aree a rischio idrogeologico 1: 2000 tre tavole concentrico e frazioni

5d - Assetto generale del Piano con sovrapposizione aree a rischio idrogeologico 1:10.000 Territorio comunale

6 – Inquadramento e previsioni urbanistiche intercomunali - scala 1:25.000

- Tavola beni culturali ed ambientali del territorio extra urbano;

- Piano colore;

- Valutazione di Impatto Ambientale;

D) Norme di Attuazione

costituite dal presente documento e dalle schede di area normativa.

E) Relazione geologica e relativi allegati cartografici, elaborati 1 -15

 

Gli elaborati di cui alle lett. A e B rappresentano elementi di rilievo, quelli di cui alle lett. C, D, E, hanno carattere prescrittivo.

Si precisa che in caso di dubbia interpretazione delle Tavole di Piano, fa sempre testo la Tavola a scala più dettagliata.

Inoltre il supporto digitale su cui è stato disegnato il Piano Regolatore consente una ulteriore elaborazione degli elementi grafici di non chiara identificazione.

 

 

 

ART. 3

PARAMETRI DI UTILIZZAZIONE (URBANISTICI ED EDILIZI)

 

 

I parametri di utilizzazione urbanistici ed edilizi sono quelli previsti dal vigente regolamento edilizio. I presenti parametri sono integrativi delle disposizioni del regolamento edilizio.

 

Per l'attuazione del P.R.G.C. si fa riferimento alle seguenti definizioni.

Sul = superficie utile lorda (mq)

Viene usata per definire la massima superficie di solaio edificabile.

La S.U.L. misurata in mq è la somma delle S.U.L. di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso, delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

Nel computo della S.U.L. sono comprese le superfici relative:

    1. ai "bow window" e alle verande;
    2. ai piani calpestio dei soppalchi

Dal computo della superficie utile lorda sono esclusi:

- i volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, i vani ascensori e di vani scala per un ingombro massimo derivante dalla rampa ed i relativi pianerottoli conteggiati per una profondità non superiore a mt 2,00.

- le superfici dei locali interrati, destinati a servizi ed accessori alla residenza (quali centrale termica, cabina elettrica, autorimesse, cantine) per uso esclusivo dei residenti e comunque pertinenziali.

Si considerano interrati quei locali che non emergono più di mt. 1,50, misurati alla quota del primo piano fuori terra.

le cantine e le autorimesse non interrate non eccedenti il 30% della S.U.L. dell’unità residenziale di riferimento

- i locali sottotetto che abbiano un'altezza utile inferiore a mt. 2,70, misurata all'intradosso della copertura del tetto a falde al netto di eventuali strutture di colmo computabili per un massimo di cm 40, con inclinazione superiore a 15°; mt. 2,00 in tutti gli altri casi.

Ai fini del riutilizzo di superfici esistenti alla data di adozione della presente variante generale al P.R.G.C. si considera comunque S.U.L. (superficie utile lorda) preesistente quella coperta e chiusa, secondo il criterio di almeno tre lati su quattro, e con altezza media di ogni singolo locale superiore a ml 2,70 a prescindere dall’utilizzo, ad esclusione dei locali a precedente destinazione abitativa, aventi altezza interna minima non inferiore a ml 2,20.

NORMA DI CONVERSIONE PER EDIFICI ESISTENTI

Per gli edifici esistenti, la Sul (superficie utile lorda) acquisita è data dalla somma della Sul (superficie utile lorda esistente, così come definita al paragrafo precedente.

 

NORMA DITRASFORMAZIONE PER EDIFICI IMPROPRI IN AREE EDIFICATE

Per i complessi impropri in aree normative A e B che l’Amministrazione comunale con delibera consigliare riterrà " strategici" al fine del riutilizzo degli spazi da destinare a spazi propri del comune vivere(aree verdi, piazze ecc..), verrà riconosciuto al privato cedente l’area un indice fondiario di 0,85 mq/mq da calcolarsi sul lotto dimesso o in alternativa la S.U.L. esistente incrementata del 10%.

 

Su = superficie utile di calpestio o abitabile

La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, tutte le superfici non destinate al calpestio.

Sl = superficie libera

Si intende la superficie inedificata di pertinenza del fabbricato.

H = altezza del fabbricato (mt.)

Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.

Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.

Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Quota zero

La quota zero di un lotto si ottiene misurandola dalla proiezione a terra del punto di intersezione delle diagonali del lotto stesso.

In caso di lotti con andamento altimetrico discontinuo la quota 0,00 sarà ricavata dalla media ponderata delle quote altimetriche ottenute dal rilievo di dettaglio della superficie del lotto.

L’ufficio tecnico comunale potrà in casi particolari di necessità quali raccordi con fognature esistenti, accessi, viabilità o pubblico interesse attribuire una quota 0,00m. di riferimento specifica.

In casi di particolare complessità l’ufficio tecnico comunale potrà assegnare una quota 0,00 specifica previa richiesta dei privati.

Pft = piani fuori terra (n.)

Il numero dei piani abitabili interamente fuori terra, riferiti al prospetto più alto dell'edificio.

CS = confine stradale

Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è un rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Superficie fondiaria (Sf)

E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie escludendo le strade, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Superficie territoriale (St)

E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Rapporto di copertura (Rc)

Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

 

 

 

3.2 - Applicazione ed utilizzazione degli indici urbanistici

Gli indici di edificabilità territoriale si applicano in caso di strumento urbanistico esecutivo.

Gli indici di edificabilità fondiaria si applicano in caso di intervento diretto.

Per le opere pubbliche si fa riferimento alle specifiche norme di legge vigenti in materia.

L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni successiva richiesta di concessione edilizia della superficie stessa tesa al riutilizzo di detti indici, fatto salvo il caso di demolizione e ricostruzione, anche parziale, indipendentemente da qualsiasi frazionamento e/o passaggio di proprietà, successivo alla data di adozione del Progetto Preliminare del P.R.G.C.

Qualora il lotto a destinazione omogenea, su cui insistono fabbricati da mantenersi, venga frazionato allo scopo di definire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e le prescrizioni di P.R.G.C. vanno rispettati sia per il lotto originario che per quelli di nuova edificazione.

Le superfici delle aree normative indicate nelle schede di area e nelle Tavole di Piano sono riportate utilizzando sistemi di calcolo con autocad e l’area effettiva sarà quella rilevata in loco su base catastale.

 

 

 

ART. 4

LIMITI DI DISTANZA NELL'UBICAZIONE DEI FABBRICATI

 

4.1 - Distanza minima dei fabbricati dalle strade (Ds)

Le distanze dei fabbricati dal confine delle strade destinate al traffico dei veicoli, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, sono sottoposte alle seguenti norme.

 

 

A) - AREE EXTRA - URBANE

A.1 All'esterno degli insediamenti esistenti o previsti dal P.R.G.C. le distanze da osservarsi per l'edificazione sono soggette alle prescrizioni dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992, come modificato dal D.P.R. 26.04.1993 n. 147, attuativo del codice della strada. Le tavole di Piano indicano la profondità della fascia di protezione della viabilità extra-urbana principale.

A.2 Nel caso di costruzioni prospicienti strade vicinali, campestri, interpoderali la distanza da osservarsi per l'edificazione è pari a mt. 10,00, misurati a partire dall'asse.

 

 

 

B) - AREE URBANE

B.1 All'interno delle aree di antica formazione, dove il tessuto edilizio ha dato origine alla formazione della cortina edificata continua, i volumi in ampliamento o gli edifici e porzioni di edifici da realizzare a seguito di interventi di demolizione con ricostruzione dovranno rispettare i fili di costruzione preesistenti o quelli individuati dal P.R.G.C. o da S.U.E. nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica.

B.2 All'interno delle aree consolidate di recente formazione, i nuovi edifici ed i volumi in ampliamento dovranno, di regola, allinearsi con quelli esistenti prevalenti, o rispettare, laddove indicato, il filo di costruzione stabilito dal P.R.G.C.. Dovrà essere rispettato, comunque, un arretramento minimo dell'asse stradale pari a 1/2 dell'altezza del fabbricato.

B.3 All'interno delle aree che il P.R.G.C. classifica come di completamento urbanistico i nuovi edifici dovranno rispettare le seguenti norme:

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di strumento urbanistico esecutivo preventivo con previsione volumetrica, ad eccezione della viabilità principale.

B.4 All'interno delle aree di nuovo impianto urbanistico, di trasformazione e riqualificazione:

Per strade di qualsiasi sezione individuate dal P.R.G.C.:

- mt. 10 per lato, per destinazioni residenziali

- mt. 15 per lato, per destinazioni produttive o terziarie

Per strade da prevedere all'interno di intervento sottoposto alla preventiva formazione di S.U.E., sono ammesse distanze inferiori, fino a metri 6,00.

Le distanze si misurano dal confine stradale, sulla base di rilievo effettuato in loco.

-Per tutto quanto non previsto e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui al D.L. 285/92 e D.P.R.495/92 integrati rispettivamente con D.L. 360/93 e D.P.R.147/93.

 

 

4.2 - Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà (Dc)

In tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà è pari a 1/2 dell'altezza del fabbricato con un minimo di ml 5,00.

E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà, se preesiste parete in aderenza senza finestra o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza, o in base a un atto di accordo, registrato e trascritto, con il confinante d'impegno reciproco a costruire, anche in tempi disgiunti, sul confine, ovvero nel rispetto delle distanze tra fabbricati.

Per le autorimesse o i bassi fabbricati si richiamano le disposizioni di cui all'art. 16.

I piani interrati degli edifici potranno essere posizionati a confine qualora non superino l'altezza di cm. 60, misurata all'estradosso del solaio di copertura, rispetto alla quota del terreno confinante.

 

 

4.3 - Distanze tra fabbricati (Df)

Nelle aree degli insediamenti urbani aventi carattere storico - artistico e/o ambientale le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

In tutte le altre aree è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml 10,00; questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.

Non sono ammessi corpi edilizi di congiunzione tra edifici per ridurre la distanza di ml. 10,00. Tale minimo può essere ridotto a ml 0,00 se trattasi di pareti non finestrate o se è intercorso un accordo, registrato e trascritto, con i proprietari confinanti o se preesiste parete in confine qualora si intenda costruire in aderenza.

Si precisa che non si intendono finestrate quelle pareti in cui sono praticate unicamente luci e classificabili come tali secondo la definizione data dall'art. 900 del Codice Civile.

Nel caso di costruzioni ricadenti all'interno di aree assoggettate a S.U.E., valgono le disposizioni del S.U.E, mentre il rispetto della Norma Generale è richiesto nei confronti delle costruzioni esterne all'area stessa.

Nel caso di corpi di fabbricati articolati non è necessario il rispetto delle norme di confrontanza in riferimento a pareti finestrate dello stesso edificio.

Non costituiscono confrontanza i bassi fabbricati a destinazione accessoria all'uso principale.

Nel caso di luci o pareti non finestrate di singoli edifici localizzati sulla stessa proprietà, la distanza da osservarsi è pari a mt. 5,00.

 

 

 

ART. 5

FASCE E ZONE DI RISPETTO E LORO UTILIZZAZIONE

 

Gli ambiti di seguito individuati sono classificati come aree inedificabili ai sensi dell'art. 13 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Possono essere utilizzate per il calcolo delle potenzialità edificatorie delle diverse aree urbanistiche.

Si richiamano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i..

 

1) - FASCE DI RISPETTO DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRA - URBANA

Le fasce di rispetto della viabilità urbana ed extra - urbana possono essere utilizzate per gli scopi di cui ai commi 3° e ultimo art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i. ivi inclusi gli impianti per la distribuzione del carburante, così come disciplinati dall'art. 17 delle presenti Norme.

Sono altresì autorizzati gli interventi previsti al penultimo comma dello stesso art. 27.

Si richiamano, in quanto applicabili, le norme di cui al 10° comma dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

 

2) - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

La zona di rispetto del cimitero ha una profondità indicata nelle planimetrie di P.R.G.C..

All'interno della suddetta area non sono ammesse nuove costruzioni.

Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i..

Per gli edifici esistenti ricadenti nella fascia di rispetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione senza aumento di Sul (superficie utile lorda), se non per realizzazione di servizi igienici.

E' ammessa la piantumazione di colture arboree industriali.

 

 

3) - FASCE DI RISPETTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO

Gli studi idrogeologici e le relative prescrizioni tecniche costituiscono integrazione della normativa specificatamente per la realizzazione di interventi sulle aree a rischio, così come individuate dalla cartografia Tavv. n.13 "carta di sintesi" e "carta di reticolo idrografico" n.4 e nell’elaborato n.15 "Relazione geologico-tecnica"

E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto previsto agli artt. 29 punto 3) e 31 della L.R. 56/77.

Le acque pubbliche sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al R.D. 25.7.1904 n. 523.

 

4) - FASCE DI RISPETTO DELLE OPERE DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO

1. Le tavole di Piano individuano le fasce di rispetto dai pozzi dell’acquedotto comunale.

Fino all’approvazione delle fasce di rispetto così come individuate da parte della Regione Piemonte rimane in vigore la fascia di rispetto di ml. 200 così come previsto dal 7° comma dell’art. 21 del D.Lgs. 11/5/1999 n.152 e s.m.i.

 

2. Nella fascia di rispetto ristretta, a norma dell’art. 21 comma 6 del D. Lgs. n. 152/99 sono disciplinati i seguenti interventi edilizi:

3. Nella fascia di rispetto allargata, a norma dell’art. 21 comma 5 del D.Lgs n.152/1999, si stabilisce il divieto di insediare i seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  2. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi
  3. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche
  4. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade
  5. aree cimiteriali
  6. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda
  7. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  8. gestione di rifiuti
  9. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

  1. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli
  2. pozzi perdenti
  3. pascolo e stabulazione del bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

 

4. all’interno della zona di rispetto allargata potrà essere consentita la realizzazione delle fognature purché a tenuta; gli accorgimenti tecnici per la realizzazione di tali opere dovranno essere concordati con gli Enti preposti al controllo (A.S.L. – A.R.P.A.)

5. all’interno delle zone di rispetto le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del D. Lgs. n. 152/1999 e comunque, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il programma delle attività dovrà essere concordato ed approvato dalle Autorità competenti.

 

 

5) - FASCIA DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DELL'ENERGIA

Elettrodotti

Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non sono consentiti interventi di nuova edificazione, se non in relazione all'ampliamento delle linee, nè la coltivazione arborea, in conformità con il D.M. 23.4.1992.

Tali fasce, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dall'asse del conduttore sono così definite:

- mt. 10 per linee a 132 Kv

- mt. 18 per linee a 220 Kv

- mt. 28 per linee a 380 Kv

- per linee a tensione superiore a 380 KV, le distanze sono stabilite dalla Commissione di cui al D.P.C.M. 23.4.1992.

 

6) - FASCIA DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DELL'ENERGIA

Metanodotti

Ai sensi del D.M. 24.11.84, per le linee di metanodotto esistenti o previste, si applicano le seguenti fasce di rispetto misurate a partire dall'asse della condotta:

- metanodotto 9,00 mt.

Nelle fasce di rispetto dei metanodotti non sono consentite nuove costruzioni, se non quelle collegate con l'infrastruttura, ad eccezione dei parcheggi e verde arborato.

 

7) - FASCIA DI RISPETTO DALL’IMPIANTO RADIO FARO

E' stata individuata dal P.R.G.C. una fascia destinata a salvaguardia degli impianti di controllo del traffico delle linee aeree transitanti nell'ambito di competenza dell'aerostazione di Caselle Torinese.

In tale aera sono consentiti gli interventi previsti dall'apposito decreto di vincolo ed asservimento emesso dalla competente Autorità Militare.

 

 

8) - FASCIA DI RISPETTO DAL DEPURATORE E DA STAZIONI DI POMPAGGIO

Nelle aree adiacenti al depuratore comunale per un raggio di ml 100 è vietata qualsiasi costruzione privata. Nelle fasce adiacenti a depuratori minori o fito-depuratori per un raggio di ml. 25 è vietata qualsiasi edificazione.

Nelle fasce adiacenti alle stazioni di pompaggio è vietata qualsiasi edificazione privata a meno di ml. 25.

 

9) – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO

Il PRGC individua e perimetra i siti di interesse comunitario, così come definiti ai sensi della direttiva 93/43/CEE, quali aree di elevata fragilità ambientale, in cui è prioritario il riequilibrio delle compatibilità delle azioni umane con i cicli della natura e dei suoi organismi viventi. Ancorché non rappresentati in cartografia si intendono ricompresi anche gli ambiti areali interessati dal SIC "Pescherie e Laghi di Pralormo".

Esse sono prioritariamente inedificabili.

Ai margini degli insediamenti esistenti sono ammessi nuove attività edilizie.

L’insediamento dovrà avvenire con tipologie urbanistiche di elevata qualità paesaggistica, avendo come obiettivo primario il rapporto rispettoso della "natura fragile" verso la quale l’uomo e le sue opere si affacciano.

Sono da privilegiarsi prospetti uniformati alla semplicità dell’architettura minore, alberature di vegetazione autoctona e viali ombrosi a corona degli insediamenti verso l’area inedificata di protezione.

 

 

10) AREE ARCHEOLOGICHE

Qualsiasi intervento relativo a opere pubbliche e/o private che a qualsiasi titolo vadano ad intaccare il sottosuolo delle aree perimetrale di interesse archeologico individuate nella tavola 4 dovrà essere preventivamente sottoposto al parere della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.

 

 

ART. 6

AMBITI SOTTOPOSTI A VINCOLO AUTORIZZATIVO

 

1) - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/39

Oltre al rispetto delle prescrizioni riportate nelle presenti norme:

- tutti gli interventi su edifici vincolati ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089 sono sottoposti al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai beni Culturali e Architettonici.

Ai sensi della legge 1089/39 sono vincolati i seguenti immobili:

Si intendono compresi, inoltre, nella tutela di legge tutti gli immobili di proprietà pubblica o di Enti Religiosi la cui costruzione risalga ad oltre 50 anni (art. 4 L. 1089/39).

 

2) - AREE DI TUTELA AMBIENTALE DI CUI AL D.LGS. 42 in data 22/01/2004 E L. 431/85

Tutti gli interventi relativi ai seguenti ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e L. 431/85, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione prevista dalla disciplina di settore.

1) - beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004

2) - beni vincolati ai sensi dell'art.1della legge 431/85:

- acque pubbliche: per una profondità di mt 150 misurata a partire dall'argine o dalla sponda

Per dette categorie di beni valgono le seguenti disposizioni:

- sono ammesse attività agro-silvopastorali nelle forme e nei suoli in attività oltrechè nelle aree recuperabili a tali attività.

- le opere di regimazione dei corsi d'acqua dovranno preferibilmente essere eseguiti con materiali "tradizionali",

- gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle tipologie locali tradizionali e con l'impiego di materiali tradizionali

Si richiama, in quanto applicabile, la normativa di cui all'art. 13 della L.R. 3.4.1989 n. 20 e s.m.i.

 

 

3) - CAVE E DISCARICHE

Ai sensi del 1° comma art. 55 L.R. 56/77 l'apertura di nuove cave, la riattivazione di quelle inattive, la coltivazione di quelle già attive è disciplinata dalla L.R. 69/78.

L'autorizzazione per l'apertura di discariche è regolata dal D.P.R. 10.9.1987 n. 915.

 

 

4) - OPERE ATTIGUE A STRADE PROVINCIALI

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28 L.R. 56/77 e le disposizioni del Codice della Strada.

 

5) - VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE 4.2.1963 n. 58 (servitù aeronautiche)

Gli interventi relativi ad ambiti soggetti a servitù aeronautiche sono sottoposti all'osservanza delle prescrizioni contenute nella legge 4.2.1963 n.58 "Modificazioni ed aggiunte agli artt. 714 e 717 del Codice della navigazione".

 

6) - AUTORIZZAZIONE ALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Si richiamano, in quanto applicabili, i commi 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° dell'art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

 

ART. 7

TIPI DI INTERVENTO URBANISTICO - EDILIZIO

 

7.1 - Manutenzione ordinaria

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, soggette a deperimento di uso, e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuovi locali, nè modifiche alle strutture dell'organismo edilizio.

 

7.2 - Manutenzione straordinaria

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

 

7.3 - Restauro e risanamento conservativo

Sono interventi di restauro e risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni di uso anche parzialmente o totalmente nuove, con essi compatibili:

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

 

7.4 - Ristrutturazione Edilizia

Sono interventi di Ristrutturazione Edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

7.5- Demolizione con ricostruzione vincolata

Sono interventi di demolizione con ricostruzione vincolata, quelli di totale o parziale demolizione dell'esistente e di ricostruzione, con dettagliate indicazioni riguardanti le altezze, gli allineamenti, i volumi, le destinazioni d'uso.

Si applica nei seguenti casi:

- edifici fatiscenti per i quali la reale impossibilità, sotto il profilo statico, di procedere all'intervento di recupero attraverso opere di restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia, sia documentata da adeguata perizia tecnica giustificativa, redatta da professionista laureato ed abilitato;

- edifici privi di pregio architettonico ed ambientale in contrasto con la viabilità di Piano o che rechino grave intralcio al traffico.

 

7.6 - Demolizione senza ricostruzione

Sono interventi di demolizione senza ricostruzione quelli di totale demolizione senza ricostruzione quelli di totale demolizione dell'esistente e di successiva destinazione dell'area risultante a viabilità, parcheggio, verde, ecc..

 

7.7 - Completamento

Sono interventi di completamento edificatorio quelli rivolti alla realizzazione di nuove opere su porzioni di territorio già parzialmente edificate, disciplinati con specifiche prescrizioni.

Si distinguono nei seguenti due tipi:

7.7.1 Nuova costruzione

Intervento che riguarda lotti attualmente liberi, da realizzare secondo le prescrizioni fissate dal P.R.G.C. per ogni area.

 

7.7.2 Ampliamento

Intervento volto ad aumentare le dimensioni superficiali, mediante addizioni orizzontali e/o verticali, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal P.R.G.C. per le singole aree.

 

7.8 Ristrutturazione urbanistica

Intervento tendente a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione dei disegni dei lotti, degli isolati, e della rete stradale. Riguardano le ristrutturazioni, accompagnate da demolizioni e ricostruzioni di un insieme di edifici o di un intero insediamento. Possono comprendere anche la realizzazione, l'adeguamento o la modifica di opere di urbanizzazione.

 

7.9 Cambio di destinazione d'uso

Costituiscono cambiamento di destinazione d'uso quegli interventi volti a sostituire, all'interno di una unità immobiliare o di un edificio, una attività, appartenente ad una categoria, con un'altra, appartenente ad una categoria diversa, tra quelle indicate dal P.R.G.C., anche qualora ciò comporti l'esecuzione di interventi edilizi, come definiti agli articoli precedenti.

Per destinazione d'uso di immobile esistente si intende quella legittimamente in atto, quale risulta da licenze, concessioni e autorizzazioni rilasciate in applicazione di disposizioni di legge.

Qualora tali atti non attestino la destinazione d'uso si fa riferimento a documentazione probatoria.

 

7.10 Nuova edificazione

Gli interventi di nuovo impianto sono rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, disciplinate con indici, parametri e indicazioni tipologiche fissate dal P.R.G.C.

 

ART. 8

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.R.G.C. E

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE AREE PER SERVIZI

 

8.1- Modalità di attuazione degli interventi

Gli interventi previsti dal P.R.G.C. si attuano con le seguenti modalità:

- attraverso la preventiva approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) tra quelli indicati all'art. 32 della L.R. 56/77 e s.m.i., con i contenuti, gli elaborati, le procedure di formazione e approvazione legge stabilite dagli artt. 38, 39, 40, 41, 41bis, 42, 43, 44, 45, 46, 47 della citata legge e dalla legge regionale 9.4.1996 n.18.

Gli S.U.E. sono:

Piano Particolareggiato di Esecuzione (P.P.E.)

Piano per l'Edilizia Economico-Popolare (P.E.E.P.)

Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente (PdR)

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)

Piano Esecutivo Convenzionato e Piano di Recupero di libera iniziativa (P.E.C.)

Piano Esecutivo Convenzionato obbligatorio (P.E.C.O.)

Piano Tecnico Esecutivo di opere pubbliche (P.T.E.)

- attraverso strumento diretto e cioè tramite concessione edilizia od autorizzazione, anche convenzionata, così come previsto agli artt.48 e 49 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Mediante indicazioni cartografiche e/o normative definisce gli ambiti entro i quali gli interventi sono subordinati alla preventiva formazione ed approvazione di S.U.E., salva sempre la possibilità di successive indicazioni da attuare secondo le modalità di cui all'art. 17. della L.R. 56/77 e s.m.i..

In tali ambiti, successivamente all'approvazione del S.U.E., si applica lo strumento diretto.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione per i quali sia ammesso lo strumento diretto, le prescrizioni particolari di area preciseranno i casi in cui la concessione è subordinata alla stipula di convenzione o atto, registrato e trascritto, di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini le modalità di applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 8.2 seguente.

In presenza di S.U.E. l'eventuale disegno di dettaglio operato dal P.R.G.C. è indicativo e, pertanto, può essere variato senza che ciò costituisca Variante di Piano, purchè vengano salvaguardate le quantità di aree per servizi individuate, tramite ridistribuzione delle stesse sull'area di intervento, e le interconnessioni della viabilità con le aree urbanistiche limitrofe.

In caso di Piano esecutivo convenzionato, lo stesso dovrà essere di norma esteso a tutta l’area normativa e con un limite minimo di mq 5.000 o dei 2/3 dell’area normativa di riferimento e dovrà prevedere la cessione di tutte le aree necessarie alla completa realizzazione delle urbanizzazioni previste dal piano nell’area normativa.

8.2 - Modalità di acquisizione delle aree a servizi

Il P.R.G.C. individua, oltre alle aree specificamente preposte alla localizzazione di attrezzature di servizio, le aree normative in cui gli interventi concorrono alla formazione degli standards di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. tramite dismissione o reperimento delle aree a servizi.

La determinazione quantitativa delle aree a servizi di cui al comma precedente, avviene sulla base dell'indice di superficie utile per servizi di urbanizzazione secondaria (Sus).

L'ubicazione delle aree individuate dal P.R.G.C. può essere variata qualora l'intervento si attui a mezzo di S.U.E., all'interno dell'ambito sottoposto a strumento esecutivo.

All'atto del rilascio della concessione edilizia le aree devono essere dismesse gratuitamente all'Amministrazione Comunale.

In alternativa alla dismissione l'Amministrazione Comunale può concedere, che il privato versi l'equivalente monetario del valore delle medesime.

L’Amministrazione Comunale, in attuazione del PRGC, determinerà, con autonomo atto deliberativo, le priorità da seguire, affinchè si possa disporre di aree idonee, nei tempi predefiniti per la realizzazione del servizio.

Le modalità di acquisizione delle aree a servizi vengono disciplinate tramite stipula di convenzione redatta ai sensi dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., qualora l'attuazione del P.R.G.C. avvenga secondo la modalità indiretta (S.U.E.), o tramite stipula di convenzione o atto di impegno unilaterale, qualora il P.R.G.C. si attui con modalità diretta (concessione convenzionata di cui al 5° comma art. 49 L.R. 56/77).

Il P.R.G.C. individua le aree normative destinate a servizi che concorrono alla formazione della capacità edificatoria di aree edificabili non contigue, comunque individuate puntualmente.

La capacità edificatoria di pertinenza dei lotti destinati a spazi pubblici o a viabilità può essere utilizzata soltanto quando i lotti sono ceduti gratuitamente al Comune, con atto, registrato e trascritto, anteriore, o contestuale, al rilascio della concessione edilizia.

La capacità edificatoria di lotti non contigui, può essere trasferita con S.U.E., o nei casi di intervento diretto, con atto, registrato e trascritto, di impegno unilaterale.

La concentrazione di capacità edificatoria nei singoli lotti, delle aree di tipo Cn è limitata dal rispetto dell’indice di densità fondiaria della zona normativa, salva diversa e specifica prescrizione. Per le altre aree normative in cui è prevista, la capacità edificatoria è consentita fino alla saturazione degli altri parametri propri dell’area normativa e nei limiti stabiliti dalle singole schede di zona normativa.

Nei casi in cui il PRGC individua aree da destinare a servizi pubblici oppure alla viabilità, è facoltà del Comune ricorrere all’esproprio.

In alternativa all’esproprio i proprietari, possono cedere gratuitamente le aree al Comune, e rimanere titolari delle relative capacità edificatorie, che potranno essere trasferite su ambiti fondiari che lo consentano.

Presso gli Uffici Comunali è depositato un registro, con relativi riferimenti cartografici, sul quale sono riportate le aree interessate ai trasferimenti di capacità edificatoria.

Non sono utilizzabili, ai fini del trasferimento della capacità edificatoria, le aree per servizi di proprietà pubblica acquisite a seguito di attuazione di strumenti urbanistici, o provvedimenti espropriativi o la cui capacità edificatoria sia già stata utilizzata, anche se non puntualmente individuate nelle Tavole di Piano.

 

Ai sensi della Legge Regionale 23.3.1995 n.43, le aree asservite ad uso pubblico in alternativa alla dismissione gratuita o all'esproprio, non sono utilizzabili nel computo delle superfici realizzabili con gli indici di edificabilità.

E' fatto comunque obbligo della dismissione della quantità di aree individuate dal P.R.G.C. all'interno dell’area normativa e non ancora acquisite dall'Amministrazione Comunale.

 

 

 

ART. 9

DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO E COMPATIBILITA' LOCALIZZATIVA

 

Ai fini della disciplina delle destinazioni d'uso (art. 13 comma 1° L.R. 56/77 e s.m.i.) il Piano fa riferimento alla classificazione normativa degli usi del suolo di seguito riportata.

R - residenziale, relativa all'attività abitativa, comprese quelle comunitarie o sociali, ed alle funzioni derivate ad essa complementari.

 

 

P - produttiva, relativa alle attività industriali e a quelle artigianali produttive, alle attività terziarie integrate all'attività produttiva riguardanti la direzionalità, i servizi d'impresa e la ricerca tecnologica, alle attività inerenti il trattamento e lo stoccaggio delle merci e il trasporto delle medesime (magazzini e depositi nel settore alimentare ed extra-alimentare, con relativi spazi di servizio e di supporto), alle attività di deposito e trattamento di rottami ed alle attività estrattive, comprendenti:

P a - attività produttive artigianali e industriali compatibili con l'ambiente urbano. L'attività deve essere così verificata:

a livello di molestia, con riferimento al rumore;

a livello di nocività, con riferimento agli scarichi, sia liquidi che gassosi,

ai materiali di risulta e di scarto dei processi produttivi;

P b - attività produttive artigianali e industriali non compatibili con l'ambiente urbano e classificabili come insalubri ai sensi del D.M. 5.9.94 o come industrie a "rischio" ai sensi del D.P.R. 17.5.88 n.175.

Il complesso di tali attività dà luogo alle seguenti due classi di destinazione d'uso:

1 - attività che occupano unità edilizie non superiori a 250 mq di Sul (superficie utile lorda).

2 - attività che occupano unità edilizie superiori a 250 mq di Sul (superficie utile lorda)

 

 

T - terziaria, comprendente:

T a - attività commerciali al dettaglio (esclusi i centri commerciali integrati, il cui insediamento è oggetto di apposita variante al PRGC), di pubblici esercizi (bar, ristorante), dell'artigianato di servizio alla residenza (parrucchieri, meccanici, lavanderie, carrozzerie, ecc.) compatibile con l'ambiente urbano, del credito e delle assicurazioni, studi professionali, agenzie immobiliari, attività editoriali e turistiche

T b - attività ricettive alberghiere (alberghi, pensioni, locande), attività sociali e culturali e ricreative, per il tempo libero e la pratica sportiva (sale congressi, palestre, attrezzature ludico-sportive, ecc.), attività per lo spettacolo (cinema, teatri, sale da ballo), attività espositive e congressuali.

T c - attività socio-assistenziali, sanitarie (case protette per anziani e disabili)

Il complesso di tali attività dà luogo alle seguenti tre classi di destinazioni d'uso:

1 - attività che occupano unità edilizie non superiori a 250 mq di Sul (superficie utile lorda).

2 - attività che occupano unità edilizie non superiori a 400 mq

3 - attività che occupano unità edilizie superiori a 400 mq di Sul (superficie utile lorda).

 

 

A - agricola, relativa alle attività connesse con la produzione dei fondi e la tutela dell'ambiente, l’agriturismo.

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.,

 

 

G - servizio pubblico, relativo alle attività ed alle attrezzature collettive, a verde e parcheggi, di interesse pubblico a livello comunale, necessarie per assicurare gli standards urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Il complesso di tali attività dà luogo alle seguenti classi di destinazioni:

G - aree per servizi afferenti gli insediamenti residenziali (art. 21 punto 1 L.R. 56/77 e s.m.i.)

I servizi per attrezzature di interesse comune, aventi finalità religiose, sono riferiti a quelli esistenti e funzionanti sul territorio comunale, alla data di adozione del Progetto Preliminare di PRGC.

Gf aree per servizi afferenti le attività produttive e terziarie

(art. 21 punti 2, 3, L.R. 56/77 e s.m.i.)

 

 

F - attività ed attrezzature di interesse generale o sovraccomunale pubbliche o private

Il complesso di tali attività dà luogo alle seguenti classi di destinazione d'uso:

F1 - aree per attrezzature ed impianti tecnologici

F2 - aree per attività private non aventi rilevanza urbanistica e destinate all'uso del tempo libero e al rapporto dell'uomo con l'ambiente naturale e tali da non compromettere l'uso e la valenza agricola del suolo in atto.

Le destinazioni di cui sopra sono individuabili, su richiesta dei relativi aventi titolo, con deliberazione del Consiglio Comunale, e tali rappresentate in cartografia di piano regolatore.

 

 

V - viabilità, relativa alle attività di trasporto delle persone e delle merci.

Le aree destinate alle attività di cui sopra sono indicate nelle Tavole di Piano e nelle schede normative con apposita simbologia grafica.

Il Piano suddivide il territorio comunale in aree normative per ciascuna delle quali assegna le destinazioni d'uso ammesse.

Le destinazioni d'uso ammesse si suddividono in destinazioni d'uso principali e in destinazioni d'uso secondarie.

 

 

 

9.1 - DESTINAZIONI D'USO PRINCIPALI

Le attività di cui alle lettere R - P - T - A - G - F 1 - F 2 - V costituiscono destinazione d'uso principale per ogni area normativa.

Il piano individua aree normative monofunzionali, laddove ammette una sola destinazione d'uso principale, ed aree normative polifunzionali, laddove ammette più di una destinazione d'uso principale.

Ogni cambiamento del perimetro di tali aree costituisce Variante di Piano.

Per le destinazioni d'uso a servizio pubblico il Piano indica, di norma, i vari tipi di categoria indicati all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.. tale indicazione potrà essere variata in sede di approvazione del progetto di opera pubblica, passando da una ad altra categoria della stessa classe senza che ciò costituisca Variante di Piano, previo ricorso alla procedura prevista all'art. 1 comma 4° L. 1/78.

Le attività di cui in F1 e relative ad impianti tecnici di interesse pubblico (centraline telefoniche, elettriche, linee di trasporto dell'energia, ecc.) sono ammesse in qualsiasi area normativa di Piano.

 

9.2 - DESTINAZIONI D'USO SECONDARIE

Valgono inoltre le seguenti norme di compatibilità localizzativa, che definiscono per le varie aree le destinazioni d'uso secondarie ammesse:

attività residenziale è ammessa:

Il frazionamento della residenza dall'impianto produttivo costituisce modifica di destinazione d'uso non ammessa.

Per le unità produttive con Sul (superficie utile lorda) maggiore di 1000 mq è ammessa una Sul (superficie utile lorda) residenziale pari a 150 mq.

Le superfici residenziali sono consentite una sola volta con atto, registrato e trascritto, di vincolo pertinenziale.

- nelle aree E (agricole) limitatamente:

-

alle esigenze di conduzione agricola del fondo

- in funzione del riutilizzo ai fini residenziali di edifici abbandonati alla data di adozione del Progetto preliminare del P.R.G.C., non più necessari alle esigenze delle aziende agricole

- per residenze agri-turistiche

attività produttiva è ammessa:

- nelle aree A-B-C con le seguenti specificazioni:

- aree edificate esistenti, limitatamente alle esigenze di funzionalità e ammodernamento degli impianti esistenti

- aree di nuova edificazione, limitatamente all'artigianato non nocivo ed inquinante e localizzato, di norma, all'interno dell'edificio principale o comunque per attività di cui in Pa (artigianali compatibili).

 

 

attività terziaria è ammessa:

- nelle aree A-B-C e P, e comunque, per le destinazioni commerciali e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle indicazioni del vigente piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e/o di ogni altra nuova normativa di settore.

- per la classe dimensionale Ta (commercio al dettaglio) nelle aree E ed esclusivamente per il commercio di prodotti connessi con coltivazioni di tipo specializzato (vivaisti, etc.) nelle zone "r" limitatamente all’artigianato di servizio alle aziende agricole ed alla persona.

Nelle norme specifiche di area il Piano può introdurre limitazioni alle compatibilità localizzative, stabilite nelle norme generali, di cui ai punti precedenti.

 

 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La caratteristica di "attività compatibile con l'ambiente urbano" di cui alle aree Pa deve essere dichiarata, con atto di impegno unilaterale sottoscritto ed autenticato, perseguibile, nelle forme di legge, in caso di mendacità.

L'eventuale insediamento di attività non classificabili come "Pa" a seguito di subingresso per cessazione di attività preesistente, non è ammesso.

Qualora nell'attuazione del Piano emergesse l'opportunità di variare le dimensioni delle classi di destinazione d'uso di cui in T e P, l'Amministrazione Comunale può adottare le necessarie modifiche, senza che ciò costituisca Variante sostanziale di Piano, nel solo caso di variazioni per le classi P1, T1 e T2, nel limite del 30%.

Le predette modifiche sono approvate con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione igienico - edilizia.

Per gli immobili che, alla data di adozione del Progetto Preliminare del presente Piano, siano occupati da attività in contrasto con le destinazioni d'uso e le compatibilità localizzative ammesse, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno di eccezioni espressamente previste dalle norme particolari di area.

Nel caso di acquisizione da parte della Amministrazione Comunale di immobili destinati a servizi pubblici dal P.R.G.C., verranno riconosciuti all'atto dell'acquisizione esclusivamente gli indennizzi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria.

Non danno titolo ad alcun indennizzo le recinzioni ed eventuali manufatti realizzati su tali aree, successivamente all’adozione del Progetto Preliminare di PRGC.

Tali condizioni devono risultare accettate dall'avente titolo, con atto unilaterale, sottoscritto ed autenticato, nelle forme di legge.

 

 

 

ART. 10

CLASSIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NORMATIVE

 

Il Piano esercita la sua efficacia normativa assegnando, alle varie parti del territorio comunale, le destinazioni d'uso principali e secondarie, gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi, la loro modalità di attuazione, gli indici urbanistici per il dimensionamento degli stessi.

In relazione alle diverse caratteristiche urbanistiche delle varie parti del territorio comunale, il Piano precisa i contenuti normativi sopra indicati, suddividendo il territorio in aree normative di intervento, comprendenti aree territoriali, singoli lotti omogenei, singoli edifici esistenti, che, opportunamente indicate sulle tavole di Piano consentono di definire topograficamente le prescrizioni normative del medesimo.

Ogni cambiamento del perimetro di tali aree costituisce VARIANTE di Piano.

Le aree sono così suddivise:

 

10.1 AREE URBANE

distinte in:

AREE RESIDENZIALI

parti del territorio destinate prevalentemente all'uso abitativo, comprendenti:

A - aree, edifici di antica formazione, con gradi diversi di trasformabilità

B - aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle aree A con gradi diversi di trasformabilità

C - aree edificate esistenti;

aree libere intercluse o a margine del tessuto urbano, dotate delle principali opere di urbanizzazione ed edificabili senza apprezzabili costi di trasformazione, per le quali è previsto un completamento urbanistico

Cn - aree di trasformazione e nuovo impianto, costituite anche da lotti liberi interclusi al tessuto urbano

CE aree di nuclei frazionali

 

AREE PRODUTTIVE

parti del territorio destinate prevalentemente all'attività produttiva, comprendenti:

P - aree occupate da insediamenti produttivi esistenti, con gradi diversi di trasformabilità sia in ordine alle destinazioni d'uso esistenti ed ammesse, sia in riferimento alla graduale trasformazione di destinazione d'uso, per le aree ritenute incongruenti con l'assetto urbanistico del territorio

P N - aree di completamento, riordino, nuovo impianto costituite dalla presenza di unità produttive e commerciali esistenti e lotti liberi

 

AREE TERZIARIE

parti del territorio destinate prevalentemente all'uso terziario, comprendenti aree occupate da insediamenti che si confermano (Ta)

10.2 - AREE NON URBANE

AREE AGRICOLE

parti del territorio destinate all'uso e all'attività silvo-pastorale in genere, con gradi diversi di tutela e utilizzo e disciplinate dalle norme specifiche di area, così suddivise:

E 1 - area agricola a ridosso degli abitati

E 2 - area agricola di tutela paesaggistica

E 3 - area agricola normale, con insediamenti agricoli in atto

La destinazione E3 è costituita dai centri aziendali esistenti al 31.12.1998 e la relativa area di pertinenza è individuata, su segnalazione dell’avente titolo, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, e tale rappresentata nella cartografia del Piano Regolatore.

10.3 - AREE, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

aree pubbliche

G - aree per servizi ed attrezzature di livello comunale, rientranti nelle categorie di cui all’arte. 21 della L.R. 56/77, suddivise in:

G - aree per servizi afferenti la residenza

Gf - aree per servizi afferenti le attività produttive, e/o terziarie

 

10.4 - F - attività ed attrezzature di interesse generale o sovraccomunale pubbliche o private, suddivise in:

aree pubbliche

F 1 - aree per attrezzature ed impianti di interesse generale.

aree private

F 2 - aree per attività turistica, ludica, sportiva

10.5 - V – Aree per la viabilità

Parti del territorio destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova formazione di sedi veicolari e pedonali.

10.6 - Insediamenti Impropri

così suddivisi:

r - attività residenziali

p - attività produttive

t - attività terziarie

a - attività agricole

 

 

TITOLO II

NORME SPECIFICHE DI AREA

 

 

 

ART. 11

NORME SPECIFICHE DI AREA

 

 

Le destinazioni d'uso, gli interventi urbanistici ed edilizi, i parametri e le norme specifiche per ciascuna delle aree normative di cui all'art. 10 sono disciplinate in forma di schede.

Le aree normative sono individuate topograficamente sulle tavole di piano e contrassegnate dal codice e dal numero riportato nelle schede medesime.

Per quanto non riportato nelle schede di area normativa si fa riferimento alle norme generali del presente documento.

Gli interventi previsti con Piano Esecutivo Convenzionato vigente relativo ai complessi edilizi "ex Agricarne" e "ex Cascina S. Antonio", sono attuabili fino alla scadenza della relativa convenzione di P.E.C., pertanto nessun altro tipo di intervento sarà consentito.

Ai fini della lettura della scheda si precisa che:

destinazioni d'uso

- riportati i codici le destinazioni d'uso di cui all'art. 9

tipo di intervento

parametri di utilizzazione (indici urbanistici ed edilizi)

- per la definizione si fa riferimento all'art. 3

- per le destinazioni P e T: la classe di destinazione si intende quella ammessa a maggior profondità e, pertanto, sono concesse quelle antecedenti, secondo l'ordine crescente riportato all'art.9.

Qualora la sottoclasse di destinazione d'uso (a, b, c, d) ed i codici relativi non fossero riportati a fianco del codice alfabetico della classe principale (P, T), si intendono ammesse tutte le sottoclassi.

La scheda di area normativa individua nella casella della superficie territoriale anche una superficie per servizi. Questa superficie deve comunque essere ceduta gratuitamente anche se eccedente il consueto standard di mq 32/45 mq di Superficie utile lorda.

Nelle aree normative di tipo B, C, CE, D, CN sono ammesse destinazioni terziarie così suddivise:

ta fino a mq 400

tb e tc fino a mq 1.500

Inoltre in caso di edificazione di edifici residenziali superiori alle 4 unità immobiliari, da attuarsi con S.U.E. o permesso edilizio convenzionato, deve essere assicurata nelle aree di tipo B, C, CE un’area dimessa a parcheggio pubblico avente superficie almeno pari al 50% dell’area stabilita dalle N.T.A. quale dotazione minima di parcheggio privato del complesso immobiliare, intendendosi tale area aggiuntiva ai parcheggi privati.

Nei casi di ristrutturazione complessa interessante più di 4 unità immobiliari e con incremento della S.U.L. esistente e solo qualora l’intervento risulti privo di adeguata area di pertinenza, tale area a parcheggio potrà essere monetizzata.

Negli edifici esistenti, ad esclusione del centro storico, sono ammessi una tantum 30 mq di ampliamento per il miglioramento delle condizioni abitative.

 

 

 

TITOLO III

NORME PARTICOLARI

 

 

 

ART. 12

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER L'EDIFICAZIONE

 

L'insediabilità nelle aree destinate ad usi extra-agricoli previste dal P.R.G.C. è dipendente dall'esistenza e dalla funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria, nei modi e in misura necessaria per una adeguata attrezzatura tecnologica degli insediamenti.

Nelle aree in cui l'urbanizzazione non è prevista, secondo i programmi infrastrutturali di intervento programmati dall'Amministrazione Comunale, la concessione per interventi di nuova costruzione può essere rilasciata solo se subordinata all'impegno del concessionario di procedere all'esecuzione delle opere medesime prima della realizzazione degli insediamenti previsti.

L’abitabilità o usabilità delle costruzioni non potrà essere rilasciata fintanto che non saranno realizzate le opere infrastrutturali.

Nelle aree destinate all'uso insediativo l'immobile oggetto di concessione deve avere accesso diretto al sistema viario, senza interferenze con la viabilità principale esistente, disporre di spazi di sosta e parcheggio, essere allacciato alle reti delle principali infrastrutture primarie.

Le modalità di realizzazione delle opere infrastrutturali è disciplinata tramite stipula di convenzione redatta ai sensi dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., qualora l'attuazione del P.R.G.C. avvenga con S.U.E., o tramite stipula di convenzione o atto di impegno unilaterale qualora il P.R.G.C. si attui con strumento diretto.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 13

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

Il P.R.G.C. individua l’area normativa, Cn167, che concorre alla formazione di quota di E.R.P..

Tale quota di edificabilità potrà essere assoggettata a P.E.E.P. o acquisita ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71 o sulla base di provvedimento legislativo di settore, o realizzata direttamente dai soggetti attuatori degli interventi privati.

 

 

 

 

ART. 14

TUTELA E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DEGLI INSEDIAMENTI

 

L'allegato tecnico prescrittivo "carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" riporta la perimetrazione delle classi di idoneità all'utilizzo urbanistico.

Ogni intervento di trasformazione del suolo dovrà essere verificato con le indicazioni cartografiche contenute nel suddetto allegato tecnico, (cfr. precedente art. 5, p.to 3), con le prescrizioni contenute nello studio ed in particolare negli elaborati n.5 (Relazione esplicativa della Carta dei punti di indagine geognostica con note idrogeologiche, geotecniche e litotecniche), n. 14 (Relazione esplicativa della carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica e cronoprogramma con note sui vincoli geologico-tecnici e prescrizioni da inserire nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. definitivo), n. 15 (Relazione geologico-tecnica sulle aree di espansione urbanistica a servire il P.R.G.C. ai sensi dell’art. 14 punto 2B della Lex R. N° 56 del 5.12.1977 e successive modifiche). Inoltre si specifica che in ogni caso vale la norma più restrittiva tra quelle imposte dalla normativa vigente, dal PAI e dagli inserimenti ex officio e con quanto di seguito riportato:

L’area di forma triangolare compresa tra la strada che delimita verso nord il concentrico ed il T.te Banna, è da intendersi quale classe IIIb4 limitata al solo edificio presente.

Si segnala infine che le prescrizioni contenute nel parere del Settore Decentrato OO.PP. producono l’introduzione di fasce di classe IIIa aggiuntive rispetto a quelle riportate sulla carta di sintesi. Le aree edificate esistenti che si trovano all’interno di tali fasce devono essere poste in classe IIIb, in analogia con quelle individuate dalla carta di sintesi. Per tutte le situazioni IIIb considerate in questo punto si applicano le limitazioni precisate al punto precedente.

L’area in classe IIIb2 ubicata ad ovest dell’area posta a valle del ponte è da intendersi quale classe IIIb4 in analogia con l’area adiacente, mantenendo la possibilità di rivedere la classificazione a seguito degli approfondimenti d’indagine da effettuarsi in sede di variante di adeguamento al PAI. L’area IIIb2 posta in destra idrografica del T.te Banna in corrispondenza del ponte, ed a cavallo della strada per Torino, "scavalca" la fascia B di progetto del PAI. Anche in questo caso pertanto l’intero limite dell’area in classe IIIb2 che guarda verso il T.te Banna dovrà essere arretrato al fine di ottenere un’adeguata fascia di rispetto in classe IIIa dal piede interno dell’argine di larghezza comunque non inferiore a 25 m.

Per quanto riguarda l’area industriale di Valle Masio si rimanda alle prescrizioni contenute nel precedente parere e di seguito riportate:

    1. Il progetto degli interventi di messa in sicurezza dell’area dovrà contenere una esplicita dichiarazione sulla finalità delle opere (ossia indicare se finalizzate alla sola messa in sicurezza dell’edificio esistente oppure se sono ammissibili risvolti urbanistici e in che misura). In accordo con la finalità dichiarata, il progetto dovrà contenere:

    1. L’abitabilità/usabilità (art. 8.1.4 delle Norme) potrà essere concessa solamente ad opere di messa in sicurezza ultimate e collaudate ed in conformità con la dichiarazione richiesta al punto 1 della presente relazione.
    2. Il progetto degli interventi di messa in sicurezza d ovrà essere supportato da verifiche idrauliche adeguate ottenute mediante modellizzazione idonea a rilevare il complesso regime idraulico del territorio in questione (sovrapposizione di effetti prodotti dacorsi d’acqua diversi, presenza a monte di rilevati infrastrutturali trasversali ai corsi d’acqua e a valle delle opere di protezione dell’edificio presso il ponte sul Banna della S.S. 29). Tali verifiche devono essere finalizzate oltre alla definizione dell’altezza dele arginature, alla valutazione delle modifiche dell’estensione della fascia allagabile ed all’individuazione degli interventi necessari ad annullare gli eventuali effetti nei confronti dell’abitato di Masio, a seguito della realizzazione dell’intervento che comporta sottrazione di area di laminazione delle piene. Devono inoltre essere supportate da un rilievo topografico accurato di tutta l’area.
    3. Gli interventi di messa in sicurezza dell’abitato di masio, quelli di sistemazione dei tre corsi d’acqua (Santena, Cavallo e Riassola), nelle aree adiacenti all’intervento, previsti dal Piano di Bacino del T.te Banna, e quelli individuati secondo quanto prescritto al precedente punto 3, dovranno essere eseguiti prima della realizzazione degli argini di protezione dell’area a PPE.
    4. Dovrà essere predisposto un piano comunale di protezione civile riguardante l’intero territorio in cui si trovano l’area industriale F2 e l’abitato di Masio. Il progetto degli interventi di protezione dell’area industriale dovrà contenere una relazione di supporto alla predisposizione del piano , nel quale siano indicati i "precursori" ritenuti utili per l’individuazione dei livelli di allarme, le conseguenti operazioni di vigilanza da effettuare, le vie di fuga ed ogni altro elemento utile.
      • Si rileva inoltre che in corrispondenza dell’area industriale di Valle Masio, sulla carta di sintesi, è tracciato un settore posto in classe IIIb2 i cui limiti non sono coerenti con la situazione idrogeologica dell’area. Pertanto la fascia in sinistra idrografica del rio che sulla carta di sintesi è posta in classe IIIb2 è da intendersi quale classe IIIa. Inoltre poiché per la protezione dell’area è prevista la costruzione di un rilevato arginale l’intero perimetro della classe IIIb2 è da intendersi arretrato in modo da ottenere una fascia di rispetto dai rii di larghezza adeguata alla posa dell’argine ed a permettere l’accesso allo stesso per la manutenzione.

          • Sono inibite nuove edificazioni nelle fasce poste a valle degli invasi artificiali, aventi rilevati di contenimento superiori ai 2 mt di altezza, e comprese tra i rilevati di contenimento ed il corso d’acqua ricettori; le fasce dovranno avere una larghezza non inferiore alla lunghezza del rilevato ed asse che, partendo dal punto in cui il rilevato è più alto, segue la linea di massima pendenza del terreno.

      Per quanto riguarda gli invasi colmati, individuati sulla Tav. 4 Carta del reticolo idrografico, è necessario che le nuove edificazioni siano vincolate all’effettuazione di idonee indagini geotecniche dirette finalizzate alla caratterizzazione della capacità portante dei terreni presenti.

      • Nelle aree poste in classe II e IIIb, per le nuove edificazioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti, si prescrive l’esecuzione di idonee verifiche atte ad escludere che si producano effetti peggiorativi nei confronti dell’assetto idrogeologico delle aree limitrofe.

      • Per tutti i corsi d’acqua evidenziati nella "Carta del reticolo idrografico" di Tav. 4 non rappresentati nella cartografia di sintesi (in particolare: l’emissario del Lago di Ternavasso che attraversa C.na Malvira; il tratto di rio intubato che attraversa località San Giorgio ed il concentrico comunale; parte dei tributari di sinistra del Rio Valgorrera tra C. Balme e C. Santa Croce), è da intendersi comunque adottata la classe IIIa (IIIb per l’edificato) di pericolosità geomorfologia almeno per l’alveo inciso;per l’intera rete di torrenti , rii, canali e fossi irrigui suddetta, siano essi di natura giuridica pubblica o privata, si prescrive l’inserimento di una fascia di rispetto di assoluta inedificabilità pari ad almeno 10 m per sponda, fatte salve eventuali situazioni locali più restrittive previste dalle norme;

      • per le tratte d’alveo di competenza della Direzione Regionale OO.PP. (esterne alla gascia C) relative ai corsi d’acqua rappresentati nella carta di sintesi, la fascia di rispetto rappresentata nella cartografia delle sovrapposizioni dei vincoli di Tav. 5° di Piano è da intendersi di assoluta inedificabilità, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; dette fasce sono da intendersi esistenti, per un’ampiezza di 150 m. per sponda, anche lungo le tratte d’alveo del Rio Gorgassa, del Rio della Peschiera, del Rio dei Confinassi, dei tributari di sinistra del Rio Valgorrera e del rio di località Avatanei ove sono state omesse, mentre per il rio intubato che attraversa il concentrico comunale si prescrive l’inserimento di una fascia di rispetto di almeno 10 m. per sponda;

      • per il lago di Ternavasso, s’intende inserita una fascia di rispetto di assoluta inedificabilità di 200 m. esterna alla delimitazione della classe IIIa riportata nella carta di sintesi.

      In generale, si specifica che:

      • qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo previsto negli ambiti posti in classe II di idoneità all’utilizzazione urbanistica, segnatamente in prossimità dei corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica minore di competenza del Settore Opere Pubbliche, dovrà essere preceduto, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno specifico studio idraulico approfondito del/i bacino/i ideologico/i eventualmente interessato/i, ivi compreso la presenza di invasi e relativa rete artificiale afferente, verificando,con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle attuali sezioni di deflusso del/i rio/i ivi esistente/i, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta;

      • altresì, per qualsiasi intervento edificatorio previsto in prossimità degli invasi dotati di sbarramento, è necessario procedere preventivamente ad uno specifico studio geoidraulico secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 15.072002 n.45-6656, tenendo opportunamente conto delle condizioni più gravose al contorno, ossia, di rottura dello sbarramento stesso, al fine di verificare l’esistenza di zone a rischio a valle rispetto ai volumi invasabili;

      • ai fini delle possibilità edificatorie degli ambiti suddetti, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo quanto indicato ai punti precedenti, tenuto conto, altresì della presenza, soprattutto nel concentrico comunale, di tratti di rii intubati caratterizzati da regime idraulico interferente con le stesse aree, occorre preventivamente prevedere la realizzazione di opportuni ed adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico secondario inistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, all’esecuzione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta ufficiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal bacino afferente;

      • qualora risultassero delle differenze tra l’andamento dei corsi d’acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all’attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n.523/1904, si applicheranno all’alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l’alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell’art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI;

      • l’eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l’esecuzione di interventi di riassetto territoriale, che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe IIIb, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 delle N.T.E./99 della Circolare P.G.R. n.7/la/96;

      Si specifica infine che le norme degli artt. 9, 13, 18bis, 23, 50 e 51 delle N.d.A del P.A.I. prevalgono nel caso in cui le prescrizioni delle norme associate ai dissesti in argomento siano meno restrittive.

       

       

       

      ART. 15

      TUTELA DEL VERDE ED AREE A PARCHEGGIO

       

      15.1 - Tutela del verde, attività ammesse sulla Sl (Superficie libera)

      In tutte le aree, con particolare riguardo a quelle degli insediamenti residenziali e di uso pubblico deve essere curato in modo speciale il verde.

      In tutti i progetti per la concessione dovrà essere incluso il progetto relativo alla sistemazione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle aree a verde e delle opere di arredo (pavimentazione, recinzione, ecc.).

      La superficie impermeabile dovrà essere inferiore al 50% della Sl (Superficie libera).

      Le alberature di alto fusto esistenti, di particolare pregio, dovranno essere salvaguardate.

      Nell'area libera di pertinenza dei nuovi insediamenti dovrà essere prevista la realizzazione di spazi a verde nella misura di mq.20 ogni 100mq di Sul (superficie utile lorda) per le residenze e mq.10 ogni 100mq per insediamenti terziari e produttivi.

       

      15.2 - Aree a parcheggio

      Le aree a parcheggio sono ricavate:

      a) nelle aree a Parcheggio pubblico indicate nelle planimetrie di P.R.G.C. o previste parametricamente nelle schede di area

      b) in tutte le aree private, in base ai parametri indicati nelle presenti norme.

      Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o di recupero con cambiamento di destinazione d'uso o di ampliamento con aumento carico urbanistico ogni edificio deve essere dotato di aree per il parcheggio in misura di 1mq/3,5mq di Sul (superficie utile lorda) di costruzione, con un minimo di mq. 30 per alloggio e mq 10 per addetto considerando come minimo un addetto ogni 120 mq di s.u.l. per gli insediamenti terziari e produttivi.

      Le aree a parcheggio di cui ai punti b) possono essere ricavate sull'area fondiaria di pertinenza in apposite attrezzature sopra e sottosuolo.

       

      ART. 16

      BASSI FABBRICATI DESTINATI AD AUTORIMESSA E DEPOSITO, RECINZIONI, OPERE MINORI, ATTREZZATURE RICREATIVE PRIVATE.

       

      16.1 - Bassi fabbricati destinati ad autorimessa e/o deposito

      norme generali

      Si considerano bassi fabbricati tutti quegli edifici aventi altezza media del solido risultante inferiore a mt. 3,00, e destinati ad autorimessa o deposito, non costituenti corpo unico con il fabbricato principale.

      Possono essere realizzati in tutte le aree normative di P.R.G.C., ad esclusione del Centro Storico.

      Sono consentiti anche in insediamenti impropri.

      Nelle aree agricole possono essere realizzati, come pertinenze di edificio residenziale esistente, quando venga dimostrata la necessità della realizzazione per esigenze connesse con la coltivazione del fondo, da soggetti non imprenditori agricoli a titolo principale.

      Nelle aree edificate potranno essere realizzati solo qualora non preesista sull'area di pertinenza un fabbricato nel quale, le presenti attrezzature, possano essere realizzate.

      prescrizioni specifiche:

      1 - parametri edificatori

      autorimesse singole o collettive

      aree B –C – CE – p – r

      Sul (superficie utile lorda) max = 18mq per garage, con n.2 max per alloggio, e con rispetto di Rc max = 50%

      e ammesse solo qualora non sia già stato realizzato il deposito in base alle presenti norme

      fabbricati a deposito ammessi esclusivamente per edifici uni e bifamiliari

      aree B –C – CE – p – r

      Sul (superficie utile lorda) max = 36 mq e rispetto di Rc= 50%

      e ammessi solo qualora non sia già stata realizzata l'autorimessa sulla base delle presenti norme.

      2 - copertura inclinata per tutte le aree normative con inclinazione minima 25%

      3 - materiali non in contrasto con l'ambiente circostante. Le superfici esterne delle pareti dovranno essere in mattoni facciavista o intonacate.

      4 - distanze:

      dai confini: mt. 3,00

      dai fabbricati di terzi: mt. 3,00

      dalle strade: come per edificazione dei fabbricati principali

      In caso di edificazione a confine è necessaria la stipula di una convenzione tra i privati, atto che dovrà essere registrata e trascritta a favore del Comune.

      5 - i presenti fabbricati potranno essere concessi una sola volta e rilasciati con espresso vincolo di destinazione d'uso dell'immobile e vincolo pertinenziale

      6 - la nuova Sul (superficie utile lorda) realizzabile dovrà essere determinata scomputando quella eventualmente preesistente sull'area fondiaria e destinata ad autorimessa o deposito.

       

      16.2 - Recinzioni e ingressi carrai

      16.2.1 - Recinzioni

      Salvo l'obbligo di consentire passaggi di uso pubblico, tutte le aree urbane di P.R.G.C., e quelle pertinenziali dell’edificio, potranno essere recintate.

      Le recinzioni e i cancelli d'ingresso devono avere un aspetto decoroso, non in contrasto con l'ambiente e con le eventuali altre recinzioni e gli altri cancelli. Tutte le recinzioni su fronte strada pubblica, dovranno essere "a giorno", eventualmente schermate da cortine "sempreverdi" e fatta salva diversa indicazione specifica riportata nelle schede di area normativa. Il basamento non dovrà avere altezza superiore a cm. 50 e complessivamente l'altezza della recinzione non dovrà superare, di norma, mt. 1,80.

      Eventuali soluzioni che prevedano la realizzazione di recinzioni con muratura di mattoni facciavista o intonacata potranno essere concesse qualora la C.I.E. valuti positivamente tali proposte progettuali, in funzione della qualità estetica risultante e del suo corretto inserimento ambientale.

      Per le parti prospettanti su aree private le recinzioni possono essere cieche; é fatta salva l’altezza di ml. 1,80.

      Per le aree degli insediamenti residenziali e per le residenze agricole è vietato l'uso di lastre in c.a. prefabbricato.

      Nelle aree agricole, sono inoltre ammesse, per la chiusura dei fondi, unicamente recinzioni con caratteristiche di precarietà (rete metallica o plastificata e paletti in metallo), quando tali opere siano finalizzate esclusivamente alla tutela delle colture.

      Ai fini del posizionamento, le recinzioni devono essere realizzate:

      A) all'interno dei centri abitati e delle aree urbanistiche a destinazione residenziale, produttiva, terziaria e a servizi:

      - sui limiti di proprietà, quando la proprietà confinante è privata;

      - sul confine urbanistico tra la proprietà privata e le aree, esistenti o previste, destinate a servizi

      - sul confine stradale per strade comunali o private di uso pubblico esistenti o previste, compresi allargamenti o rettifiche aventi sezioni maggiori di mt. 8.50

      - a mt. 5,25 dall'asse per strade comunali o private di uso pubblico esistenti o in progetto, compresi gli allargamenti e le rettifiche previste, per strade con sezione pari o minori di mt. 8.50 e/o secondo gli allineamenti esistenti se superiori

      -a mt. 4,50 dall'asse di strade private o vicinali esistenti, fatti salvi eventuali allineamenti preesistenti, qualora la strada abbia sezione superiore a mt. 6,00;

      B) all'esterno dei centri abitati e in area agricola:

      - sui limiti di proprietà, quando la proprietà confinante è privata;

      - sul confine urbanistico tra la proprietà privata e le aree, esistenti o previste, destinate a servizi

      - a mt. 5,00 dal confine stradale dell'autostrada o delle strade statali e provinciali

      - a mt. 3,00 dal confine stradale delle strade comunali

      - a mt. 4,00 dall'asse delle strade private e vicinali esistenti

       

      Si richiamano i commi 3-4-5 art. 26 D.P.R. 492/92 per il posizionamento di alberature e siepi.

      In corrispondenza di incroci e biforcazioni di strade, le recinzioni non devono ostacolare la visibilità e pregiudicare la sicurezza del traffico, in base alla normativa vigente, dell'Ente proprietario della strada o delle Autorità preposte alla sicurezza del traffico. Il Comune, caso per caso, definisce obblighi e condizioni specifiche atte al conseguimento di tali finalità.

       

      16.2.2. - Ingressi carrai

      Tutti gli ingressi carrabili alle proprietà private, da vie o strade pubbliche o private gravate di servitù, di pubblico passaggio, dovranno essere arretrati di almeno mt. 5,00 dal filo delle strade.

      Sono ammesse distanze inferiori, qualora venga dimostrata l'impossibilità di soddisfare tali distanze, nelle aree già edificate e, in particolare nelle aree di antica formazione.

      Gli ingressi carrabili, nelle aree produttive, dovranno essere arretrati di almeno mt. 8,00 dalla recinzione, con raggio di curvatura di almeno 15 mt., quando l’accesso avviene da viabilità principale, o a filo recinzione con apertura automatizzata, nella viabilità secondaria di zona.

      Le uscite delle autorimesse verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate. Le uscite dai locali interrati devono essere realizzate con rampe terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della strada deve esserci una distanza pari almeno a mt. 5,00, qualora non esista marciapiede, e di mt. 3,00 in presenza di marciapiede.

       

      16.3 - Opere minori

      La realizzazione di opere minori quali: verande, chioschi, muri di sostegno è ammessa nel rispetto delle seguenti norme specifiche:

      L'installazione di serbatoi per gas ad uso domestico è ammessa solo se interrati o mascherati da idonea alberatura a siepe viva, e nel rispetto delle norme di distanza di sicurezza prescritte dalla normativa specifica.

      16.3.1 - La realizzazione di verande, tramite la chiusura con pareti vetrate o simili di superfici esterne appartenenti alle singole unità abitative, è consentita nel rispetto della disciplina di P.R.G.C. e delle seguenti norme.

      Sono computate nella Superficie Utile Lorda e devono rispettare i seguenti parametri:

      - la realizzazione è consentita a condizione che venga presentato un progetto tipo che si inserisca correttamente nel contesto al quale dovranno uniformarsi tutte le successive chiusure.

       

      - nel caso di edificio con facciate già in parte compromesse dalla realizzazione di verande, gli interventi di completamento dovranno uniformarsi ad un progetto tipo, che tenga conto, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, delle soluzioni già adottate.

      - il nuovo elemento deve essere correttamente inserito nel contesto sia per tipologia che per materiali

      Inoltre:

      - la chiusura di superfici, con aggetto superiore a mt 1,60 è sottoposta all'osservanza delle norme sulla distanza;

      - i servizi igienici, che si aprono sulla veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata, con scarico diretto all'esterno;

      - non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali interni che su essa si affacciano;

      - la cucina o i locali con posto cottura o focolari che si aprono nella veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata, con scarico diretto all'esterno;

      - non devono essere installati nella veranda apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata;

      - la superficie finestrata di ciascun locale interno, apribile sulla veranda, non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso, e la superficie finestrata della veranda apribile verso l'esterno non deve essere inferiore a 1/6 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali che si aprono sulla medesima;

      - qualora siano presenti all'interno della veranda tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, la veranda sia resa direttamente o permanentemente comunicante con l'esterno mediante apertura priva di vetro, avente superficie non inferiore a 1/30 della superficie di pavimento, con un minimo di mq.0,20;

      Tubazione e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda separato dalla restante parte, tramite parete divisoria, purchè sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione;

      16.3.2 - Muri di sostegno

      I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,5 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; le differenze di quota non debbono essere generate artificialmente; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

      Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.

      Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

      I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in:

      • mattoni pieni a vista tipo "a mano" nelle zone di tipo "A"; è ammesso l’uso del conglomerato cementizio armato "rivestito", a tutta altezza, per muri emergenti dal piano stradale per più di 1.00 metro.
      • Conglomerato cementizio armato "a vista", nei materiali di cui al punto precedente o in altri materiali architettonicamente coerenti con l’insieme urbano in cui si collocano o utilizzando le tecniche dell’ingegneria naturalistica, nelle altre zone.

      Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

      L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

      16.3.3 - Chioschi, edicole

      L'Amministrazione Comunale può, a suo motivato giudizio e previa convenzione che ne regolerà i rapporti tra i soggetti interessati, relativamente alle autorizzazioni commerciali ed all’uso dell’area pubblica, consentire l'installazione di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di fiori e piante, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ecc.) e di strutture chiuse ad uso ristoro annesse a locali di tipo bar, pizzerie, ecc..

      L'ammissibilità di dette installazioni è da valutare in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, alla salvaguardia dei valori storico-ambientali, al rispetto della disciplina del commercio, alle eventuali interferenze con i servizi pubblici esistenti o previsti dal Piano, all'esistenza di eventuali possibili soluzioni alternative.

      16.4 - Attrezzature ricreative private

      Nelle aree libere di pertinenza degli edifici è ammessa, previo conseguimento del relativo provvedimento amministrativo, la realizzazione di attrezzature di carattere sportivo-ricreativo ad uso privato amatoriale (piscina, campo tennis, bocce, ricovero animali da affezione) e non configurabili come attività ludico-sportive disciplinate dalle normative specifiche per le aree F.

      Le attrezzature potranno essere coperte in modo non continuativo con strutture di carattere temporaneo (strutture pressostatiche o similari), previo conseguimento di necessario provvedimento amministrativo. In questo caso le attrezzature coperte dovranno rispettare le norme sulle distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade, stabilite per i fabbricati.

      Le attrezzature per ricovero cavalli, se realizzate in contesto urbanistico residenziale, potranno essere concesse solo qualora la Sl (Superficie libera) sia superiore a 2000mq e, comunque, per un max di n.2 cavalli e per una Sc max di mq 25. Le strutture per ricovero cavalli potranno essere fisse.

      Sono soggette a semplice comunicazione, indirizzata al Sindaco, le opere edilizie finalizzate alla costruzione di barbecue, forni, cucce per cani, se il loro ingombro non supera il volume di mc. 8,00, quando sono realizzate nelle aree di pertinenza degli edifici

       

       

       

      ART. 17

      STAZIONI DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTI

       

      L'apertura di nuovi impianti per la distribuzione del carburante deve avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

      - i nuovi impianti dovranno essere localizzati di norma in corrispondenza delle strade principali

      - gli impianti potranno comprendere oltre alle strutture per l'erogazione del carburante anche volumi destinati al lavaggio e riparazione di autoveicoli, modesti punti di ristoro e/o di rivendita di articoli accessori nel rispetto delle seguenti condizioni:

      a) nelle aree residenziali e produttive e terziarie la Sul (superficie utile lorda) per la realizzazione delle attrezzature di cui al presente comma dovrà essere determinata secondo le quantità superficiali proprie dell'area in cui sono localizzate. Nelle aree residenziali esistenti l'area occupata dalla superficie coperta è in deroga al rispetto del rapporto di copertura e fino ad una Sul (superficie utile lorda) max = 50 mq.

      b) nelle aree agricole dovranno osservare un Rc non superiore al 10% dell'area strettamente asservita.. Nelle aree residenziali, terziarie e produttive sono ammesse la residenza del gestore secondo i parametri di edificazione stabiliti per dette aree.

      In tutto il territorio comunale è comunque sempre ammesso il mantenimento degli impianti esistenti alla data di deliberazione di adozione del P.R.G.C., assoggettabili ad interventi di manutenzione straordinaria o a modifiche ai sensi delle norme specifiche vigenti, in particolare la L.R. 30.08.84 n. 48, nonchè del D.L. 11.2.98 n. 32.

       

       

      ART. 18

      LOCALI SOTTOTETTO, SOPPALCHI

       

      I locali sottotetto esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare del P.R.G.C., qualora gli stessi abbiano i requisiti di abitabilità, sono utilizzabili ai fini residenziali, anche in deroga agli indici urbanistici di area normativa, previo pagamento degli oneri concessori.

      E’ ammesso un solo ordine di abbaini, lucernari o finestre; nei sottotetti non abitabili, gli stessi non potranno occupare più di 1/30 della superficie delle falde del tetto dell’immobile.

      Le falde si intendono limitate ai fini del conteggio sopra riportato al perimetro dei muri.

      E' ammessa, per ogni vano, la realizzazione di soppalchi, nel rispetto delle seguenti norme:

      - l'altezza utile della zona da soppalcare sia compresa tra mt. 3,50 e mt. 5,00;

      - la superficie soppalcata non sia superiore al 50% della superficie di pavimento;

      - le superfici soppalcate, per interventi di nuova costruzione saranno conteggiate nella Sul (superficie utile lorda).

      Non sono ricompresi nella Sul (superficie utile lorda) i soppalchi esclusivamente realizzati in locali ad uso deposito e/o destinati ad usi complementari alla residenza.

      ART. 19

      DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

       

      Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà. Il Sindaco ha facoltà di imporre alla proprietà interessata l'esecuzione di tutte le opere (rifacimento di intonaci e tinteggiature, di rivestimenti, di coperture e manutenzione di gronde, di oggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e di aree verdi, ecc.) necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

       

      ART. 20

      TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE NATURALE

       

      20.1 - Inquinamenti

      Tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da trasformare o da realizzare ex-novo, dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e di materiali solidi o liquidi di rifiuto, sulla base delle disposizioni contenute nelle leggi specifiche di settore.

      20.2 - Modifiche dell'assetto del suolo

      In tutto il territorio comunale è vietato procedere, senza specifico provvedimento amministrativo, a sbancamenti ed a modifiche dell'assetto del suolo, all'asportazione dello strato di coltura, alla formazione di strade e piazzali anche se in semplice massicciata.

      Nelle aree agricole è fatto divieto di procedere ad eventuali frazionamenti fondiari finalizzati a costituire lottizzazione del suolo, e alla realizzazione delle relative strade di accesso dalla viabilità esistente.

      I frazionamenti, depositati ai sensi dei disposti di cui alla legge 47/85, dovranno essere accompagnati da una attestazione del professionista, nelle forme di legge, in cui si certifica che il frazionamento non costituisce lottizzazione

       

      ART. 21

      DESTINAZIONI D'USO

       

      La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati, nonchè di parte dei medesimi, deve essere indicata negli strumenti urbanistici esecutivi e nei progetti di intervento diretto e deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti Norme.

      Non potrà essere rilasciata licenza di abitabilità per le costruzioni utilizzate con destinazione d'uso diversa da quella prevista dalla concessione.

      In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso sarà revocata la licenza di abitabilità, salvo le ulteriori sanzioni previste dalle norme del titolo VII della legge 56/77 e s.m.i..

      Non potrà essere rilasciata licenza di esercizio per quelle attività da insediare in locali che avessero ottenuto concessione per una diversa destinazione d'uso.

      In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso saranno revocate le relative licenze di esercizio.

       

      TITOLO IV

      NORME TRANSITORIE E FINALI

       

       

       

      ART. 22

      STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI APPROVATI E PRATICHE EDILIZIE

       

      Si intendono confermate le previsioni urbanistiche di S.U.E. già approvati e vigenti, nonché le norme di attuazione del relativo PRGC, per il periodo di validità degli stessi, nonchè di quelli presentati precedentemente alla adozione del Preliminare di PRGC ed accolti con provvedimento del Sindaco.

      Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistica ed edilizia vigente, che risulti in contrasto con la presente variante del PRGC, espressa negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle presenti norme.

      Nel periodo di salvaguardia, disposizioni e norme in contrasto con la variante di PRGC adottato, sono sospese in attesa dell’approvazione regionale di quest’ultima.

       

       

       

       

      ART. 23

      DECADIMENTO DEI VINCOLI

       

      I vincoli derivanti dalla presenza di acquedotti, elettrodotti, ecc. si intendono abrogati quando siano state rimosse le cause dei vincoli stessi.

       

       

       

      ART. 24

      ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE DISPOSIZIONI

       

      A seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni relative a leggi nazionali, regionali, piani di settore di livello superiore, le previsioni in esse contenute avranno efficacia prevalente rispetto a quelle di P.R.G.C.

       

       

       

       

       

       

      ART. 25

      POTERI DI DEROGA

       

      A norma dell'art. 16 della legge 765/67 i poteri di deroga da norme di P.R.G.C., sono esercitati dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico, e sono subordinati al preventivo nullaosta dei competenti organi regionali, ai sensi della legge 1357/53.

       

       

       

      ART. 26

      ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA

       

      Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia comunale esistente è integrata e sostituita, per le parti in contrasto, con le prescrizioni cartografiche e normative del presente P.R.G.C.

       

       

       

      ART. 27

      NORMA TRANSITORIA PER IL RECUPERO DEI FABBRICATI RUSTICI INUTILIZZATI (L.9/2003)

       

      Fino all’approvazione di una specifica variante strutturale al P.R.G.C. vigente che, riformulando i vincoli di natura idrogeologica, con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza dei rii e dei fossi scolmatori, analizzi e specifichi, nel dettaglio di singoli cascinali, gli interventi di recupero a fini residenziali, così come previsti dalla legge regionale n.9 del 29/04/2003, sono ammessi sugli edifici esistenti e non più utilizzati, interventi di recupero residenziale, non superiori a mq. 500 di S.U.L. ottenuta dal recupero per ogni singola proprietà esistente al 31/12/98 e fino ad un massimo di 4 unità immobiliari. Potranno essere ammesse fino ad un massimo di 6 unità immobiliari, previa valutazione del rispetto delle qualità tipologiche-formali, ambientali-viarie e infrastrutturali dell’insediamento.

      Il recupero dei fabbricati rustici con le finalità della L.R. n.9/2003 deve avvenire nel rispetto delle attività agricole di coltivazione e di allevamento che sono legittimamente insediate nelle aree agricole.

      A tale scopo il recupero di fabbricati rustici ad opera di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli comporta la dichiarazione, da parte dell’avente titolo, di accettazione delle condizioni ambientali esistenti relative alla zona agricola, nonché all’esistenza di attività agricole nelle immediate vicinanze.

      La dichiarazione di accettazione delle condizioni ambientali esistenti dovrà essere resa mediante atto registrato; la stessa dovrà riportare l’impegno del sottoscrittore a trasmettere ad eventuali subentranti lo stesso vincolo.

      La sopra citata dichiarazione non dovrà essere resa per gli interventi di recupero fino a 30 mq di S.U.L. recuperata.

      Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni imposte dalla L.R. 9/2003. .