COMUNE DI QUILIANO (SV)

 

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO

 

 

 

 

 

 

NORME DI CONFORMITÀ E DI CONGRUENZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DISCIPLINA PAESISTICA

 

 

CAPO I

IL PIANO URBANISTICO COMUNALE

 

ART. 1 - OBIETTIVI DEL PIANO

  1. Il P.U.C. definisce l'assetto e regolamenta l’utilizzo di tutto il territorio comunale di Quiliano, stabilendo le norme per l’attuazione delle previsioni di conservazione ecologica e di sviluppo urbanistico e per il controllo degli interventi di tipo insediativo, ambientale, vegetazionale e geomorfologico nel rispetto dei princìpi generali di cui agli artt. 2 e 5 della Legge Urbanistica Regione Liguria n° 36 del 4/9/1997.
  2. Il P.U.C. tende a perseguire le seguenti finalità:
  1. Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica, edilizia o paesaggistica ricadente nell'ambito del territorio comunale deve rispettare le leggi nazionali e regionali nonché le prescrizioni ed i vincoli del P.U.C. ricavabili dalle tavole di struttura del Piano e dalle presenti norme di conformità e congruenza.
  2. In caso di contrasto, prevalgono le norme scritte rispetto alle tabelle e alle tavole grafiche; prevale, inoltre, l’azzonamento su base catastale rispetto a quello su carta tecnica regionale.
  3. Ogni intervento è altresì soggetto alle norme geologiche (Titolo VI) che possono risultare limitative dell’attività edificatoria e alle norme agro-forestali (Titolo VII) vincolanti per gli interventi sulla vegetazione.

I poteri di deroga dalla normativa del P.U.C. sono regolati ai sensi del disposto dell’art. 16 della legge 6/8/1967 n° 765.

 

ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.C.

Il P.U.C. è costituito dalla descrizione fondativa, dal documento degli obiettivi, dalla struttura del piano e dalle presenti norme di attuazione di conformità e di congruenza.

La sigla DF - descrizione fondativa - è riportata sulle tavole grafiche che rappresentano la ricerca preliminare al P.U.C., mentre la sigla SP - struttura del piano - è riportata su quelle che ne costituiscono la parte normativa.

DESCRIZIONE FONDATIVA

Fascicolo A - Relazione descrittiva del Piano Urbanistico Comunale:

    1. Relazione storica
    2. Relazione sulle analisi per il livello puntuale della normativa paesistica e sulla sostenibilità ambientale
    3. Relazione descrittiva degli interventi previsti dal P.U.C.
    4. Relazione geologica
    5. Relazione agronomica, forestale ed ecologica
    6. Tabelle di sintesi sulla composizione socio economica della popolazione e sulle attività produttive
    7. Proprietà comunali: aree ed edifici.

Fascicolo A/1 - Studio di sostenibilità ambientale

Fascicolo B -   Elenco degli edifici d’interesse storico, artistico ed ambientale.

                        Tipologia edilizia e analisi per la normativa paesistica.

                        Schede d’indagine sulle condizioni edilizie negli ambiti di conservazione.

  1. Elenco degli edifici d’interesse storico, artistico ed ambientale.
  2. Tipologia edilizia e analisi per la normativa paesistica negli ambiti di conservazione di Roviasca, Montagna, Quiliano e Cadibona (tessuti, tipi, elementi architettonici espressivi).
  3. Schede d’indagine sulle condizioni edilizie negli ambiti di conservazione di Quiliano; Roviasca; Cadibona; Montagna e Cerri; Bersaggi, Capanne, Case Scarroni e Abrani; Tiassano, Gagliardi e Vadone; Molini, Vadoni, Quilianetto, Faia e Pomo.

Elaborati grafici:

Tav. n° 1 DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Analisi per la normativa paesistica

1DF/1 Situazione del sistema urbano al 1930

1DF/2 Sviluppo del sistema urbano

scala 1:25.000

Tav. n° 2 DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Analisi per la normativa paesistica

2DF/1 Morfologia del territorio

2DF/2 Percorsi e insediamenti

scala 1:25.000

Tav. n° 3 DF - ORGANISMO TERRITORIALE ELEMENTARE

Analisi per la normativa paesistica

Uso del suolo: aree insediate e attività economiche

scala 1:10.000

Tav. n° 4 DF - UNITA' INSEDIATIVE. Analisi per la normativa paesistica

Classificazione delle tipologie in rapporto ai percorsi ed alle funzioni: residenziali, pubbliche, sportive, religiose e simili. Edifici di pregio

scala 1:10.000 / 1:5.000

Tav. n° 5 DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Analisi per la normativa paesistica

Carta d’uso del suolo

scala 1:10.000

Tav. n° 5I DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Analisi per la normativa paesistica

Carta della vegetazione

scala 1:10.000

Tav. n° 5II DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Analisi per la normativa paesistica

Carta dei vincoli regionali e provinciali. Strade secondarie

scala 1:10.000

Tav. n° 5III DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Analisi per la normativa paesistica

Carta delle aree percorse dal fuoco

scala 1:10.000

Tav. n° 5IV DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Analisi per la normativa paesistica

Assetto vegetazionale del P.T.C.P.

scala 1:10.000

Tav. n° 6 DF - UNITA' INSEDIATIVE. Analisi per la normativa paesistica

Reti tecnologiche

scala 1:10.000

Tav. n° 7 DF - UNITA' INSEDIATIVE

Viabilità e posteggi

scala 1:10.000

Tav. n° 8 DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Carta geolitologica

scala 1:10.000

Tav. n° 9 DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Carta geomorfologica

scala 1:10.000

Tav. n° 10 DF - ORGANISMO TERRITORIALE

Carta idrogeologica

scala 1:10.000

Tav. n° 11 DF/.a b - Proprietà comunali: aree ed edifici

scala 1:5.000

Tav. n° 12 DF/.a b - Vincoli - Delimitazione del centro abitato

scala 1:5.000

Tav. n° 13 DF - Asservimenti catastali, aree di pertinenza delle zone urbane ed aree non edificabili ai sensi del P.T.C.P. (Quiliano)

scala 1:5.000

Tav. n° 14 DF - Asservimenti catastali, aree di pertinenza delle zone urbane ed aree non edificabili ai sensi del P.T.C.P. (Cadibona)

scala 1:5.000

Tav. n° 15 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica

Ambito di conservazione di Quiliano

scala 1:1.000

Tav. n° 16 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica

Ambiti di conservazione delle frazioni: Tiassano, Gagliardi, Vadone (Valleggia Superiore)

scala 1:1.000

Tav. n° 17 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica

Ambiti di conservazione delle frazioni: Molini, Vadoni, Quilianetto, Faia, Pomo

scala 1:1.000

Tav. n° 18 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica

Ambito di conservazione delle frazioni: Montagna, Cerri

scala 1:1.000 / 1:2.000

Tav. n° 19 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica

Ambito di conservazione della frazione Roviasca

scala 1:1.000

Tav. n° 20 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica

Ambito di conservazione della frazione Cadibona

scala 1:1.000

Tav. n° 21 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica

Ambiti di conservazione delle frazioni: Bersaggi, Case Scarroni, Capanne, Abrani

scala 1:1.000

Tav. n° 22 DF - Sintesi critico-propositiva dell’analisi paesistica per la

definizione degli indirizzi del P.U.C.

scala 1:10.000

DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI

Fascicolo C - Relazione sul documento degli obiettivi

STRUTTURA DEL PIANO

Fascicolo DII - Norme di attuazione di conformità e di congruenza del Piano Urbanistico Comunale:

    1. Disposizioni generali e disciplina paesistica
    2. Definizioni generali
    3. Interventi di attuazione del P.U.C.
    4. Suddivisione urbanistica del territorio in ambiti di conservazione e riqualificazione, distretti di trasformazione e territorio non insediabile
    5. Codice dei materiali
    6. Norme geologiche, geotecniche e idrauliche
    7. Norme agro-forestali
    8. Piano Turistico
    9. Peso insediativo del P.U.C.

Elaborati grafici:

Tav. n° 23I SP/.a b - Piano Urbanistico Comunale su carta catastale. Individuazione degli ambiti di

conservazione e di riqualificazione, dei distretti di trasformazione e della viabilità

scala 1:5.000

Tav. n° 24II SP/.a b - Piano Urbanistico Comunale su C.T.R. e tipologia delle nuove sedi stradali.

Ambiti, distretti, viabilità ed attrezzature pubbliche

scala 1:5.000

Tav. n° 25II SP/.a b - Suscettibilità d'uso del territorio dal punto di vista geotecnico sul P.U.C.

scala 1:5.000

Tav. n° 26I SP - Peculiarità e suscettività d'uso del suolo dal punto di vista agroforestale sul P.U.C.

scala 1:10.000

Tav. n° 27II SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Interventi ammessi negli ambiti di conservazione CA1 e di riqualificazione RA21; RB41; RB42; RB43’; RB43’’; RB43’’’; RB44’; RB44’’; RB44’’’ per Quiliano Centro; nell’ambito di riqualificazione RB35 per Pilalunga

scala 1:2.000 e 1:1.000

Tav. n° 28II SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Interventi ammessi negli ambiti di conservazione CA3 e di riqualificazione RB46’; RB46’’; RB46’’’ per Tiassano; CA2 per Gagliardi e Valleggia Superiore

scala 1:1.000

Tav. n° 29I SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Interventi ammessi negli ambiti di conservazione CA4 per Quilianetto; CA5 per Pomo; CA6 per Faia; CA7 per Vadoni; CA8 per Molini

scala 1:1.000

Tav. n° 30II SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Interventi ammessi negli ambiti di conservazione CA10 e di riqualificazione RA22’; RA22’’; RA23; RA24’; RA24’’ per Montagna e Cerri; negli ambiti di riqualificazione RA25’; RA25’’ per Cervaro

scala 1:1.000

Tav. n° 31II SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Interventi ammessi negli ambiti di conservazione CA12 e di riqualificazione RA26’; RA26’’; RA27’; RA27’’; RA27’’’ per Roviasca

scala 1:1.000

Tav. n° 32II SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Interventi ammessi negli ambiti di conservazione CA20 e di riqualificazione RA28’; RA28’’; RA28’’’; RA28IV; RA29 per Cadibona e Abrani

scala 1:1.000

Tav. n° 33I SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Interventi ammessi negli ambiti di conservazione CA15 per Case Scarroni; CA16 per Capanne; CA19 per Bersaggi; CA20 per Abrani

scala 1:1.000

Tav. n° 34I SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Ambiti di riqualificazione produttiva RD52’; RD52’’; RD52’’’; RD52IV; RD52V per Tecci; RD53 per Quiliano; RD54’; RD54’’; RD54’’’ per Valleggia; RD56 per Abrani;

scala 1:2.000 e 1:1.000

Tav. n° 35I SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Ambiti di riqualificazione produttiva RD59’ e RD59’’ e di conservazione CF113’ parco urbano per Valleggia; distretti di trasformazione produttiva TD57 per Valleggia; TD37 per Quiliano Centro; TD58I; TD58II; TD58III; TD58IV per Tiassano

scala 1:2.000

Tav. n° 36 SP - TIPOLOGIE D’INTERVENTO

Ambito di riqualificazione per attrezzature e servizi RF115 per Valleggia

scala 1:1.000

Tav. n° 37I SP - Sovrapposizione del P.U.C. all’assetto insediativo del P.T.C.P. come variato in conformità al voto n° 140 del 21/9 e 12/10/2004 della Regione Liguria

scala 1:10.000

Tav. n° 37II SP - Sovrapposizione del P.U.C. alla perimetrazione dell’assetto insediativo del P.T.C.P. e alle aree percorse dal fuoco

scala 1:10.000

Tav. n° 38I SP - Sovrapposizione del P.U.C. all’assetto vegetazionale del P.T.C.P.

scala 1:10.000

Tav. n° 39I SP - Sovrapposizione del P.U.C. all’assetto geomorfologico del P.T.C.P.

scala 1:10.000

 

 

CAPO II

DISCIPLINA PAESISTICA

 

ART. 3 - DISCIPLINA PAESISTICA

  1. Il presente P.U.C. è redatto con la finalità di perseguire un organico controllo degli esiti finali delle trasformazioni urbanistiche in una visione unitaria sotto il profilo degli interessi urbanistici, paesistici, ambientali ed idrogeologici, secondo i dettami del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Liguria e della Legge Urbanistica Regionale n° 36/1997.
  2. In particolare, nel prosieguo del presente testo, le parti scritte in grassetto costituiscono "disciplina paesistica di livello puntuale" ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2/5/1991 n° 6.
  3. Sono elaborati specifici costituenti disciplina paesistica: il fascicolo B "Relazione sui valori d’interesse storico. Tipologie edilizie. Schede d’indagine negli ambiti di conservazione", il fascicolo D "Norme di attuazione di conformità e di congruenza del Piano Urbanistico Comunale", le tavv. 12 DF, 13 DF, 14 DF e le tavole da 23I SP a 39I SP.

 

ART. 4 - ELABORATI PROGETTUALI

  1. Gli elaborati progettuali per ogni tipo d’intervento, in considerazione dei valori ambientali del paesaggio, devono contenere la documentazione fotografica dello stato attuale e la descrizione dettagliata delle operazioni edilizie da realizzare e dei materiali che si vogliono impiegare, nel rispetto della disciplina paesistica, nonché le alberature e la qualità delle essenze arboree di nuovo impianto o da conservare.
  2. Gli elaborati devono essere quotati e conformi a tutti i parametri urbanistici e edilizi del P.U.C. e del Regolamento Edilizio.
  3. Gli elaborati devono altresì contenere la rete di distribuzione dell'energia elettrica, l'ubicazione delle nuove cabine, eventualmente necessarie, da concordare con l’ente erogatore, nonché le reti di collegamento telefonico, dell'acquedotto, del gas metano e le necessarie apparecchiature di controllo.

TITOLO II

DEFINIZIONI GENERALI

 

 

CAPO I

PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI

 

ART. 5 - DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI

  1. Ai fini della redazione dei progetti edilizi, l'edificazione e l'urbanizzazione dei vari ambiti e distretti del territorio comunale sono regolate dai seguenti parametri:

St = Superficie territoriale

Dt = Densità territoriale

Sf = Superficie fondiaria

Df = Densità fondiaria

As = Superficie asservita ai volumi edificati prima dell’entrata in vigore della legge n° 765/1968

Du = Destinazione d'uso

Te = Tipo Edilizio

Sr = Superficie di riferimento

It = Indice di fabbricabilità territoriale

If = Indice di fabbricabilità fondiaria

Ri = Rapporto di impermeabilizzazione

H = Altezza massima di un fabbricato

h = Altezza interna massima

Dc = Distanza minima dai confini

De = Distanza minima tra gli edifici

Ds = Distanza minima dal confine stradale

Fr = Fasce di rispetto

Ar = Aree di rispetto degli ambiti di conservazione CA

Pp = Parcheggi privati

Rc = rapporto di copertura per gli insediamento produttivi

  1. Tali parametri sono definiti nel seguente modo:

St = Superficie territoriale. È la superficie riferita all’intero ambito di conservazione o riqualificazione o all’intero distretto di trasformazione del P.U.C.

Dt = Densità territoriale. È il complessivo carico di edificazione che può gravare sull’intera superficie dell’ambito di conservazione o riqualificazione o del distretto di trasformazione, ivi comprese le aree destinate a spazi pubblici, alla viabilità e simili.

Sf = Superficie fondiaria. È la superficie dell'area edificabile compresa in un ambito di conservazione o riqualificazione o distretto di trasformazione, libera da asservimenti, con esclusione delle aree destinate o da destinarsi a spazi pubblici e d’uso pubblico, a viabilità e simili.

Df = Densità fondiaria. È il carico di edificazione che può gravare sulla singola area edificabile compresa in un ambito di conservazione o riqualificazione o distretto di trasformazione, escluse le aree destinate a spazi pubblici, ad uso pubblico, alla viabilità e simili.

As = Superficie asservita ai volumi edificati prima dell’entrata in vigore della legge n° 765/1968. Premesso che per le costruzioni esistenti la superficie asservita è quella determinata dalla norma urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo, per quelle costruzioni - legittimamente realizzate prima dell’entrata in vigore della Legge n° 765/1968 - per le quali non esiste agli atti un asservimento regolarmente registrato, si intende asservita la parte di terreno delimitata da una linea che dista 10 metri dallo spiccato di perimetro della costruzione ovvero la parte di terreno che coincide con il confine di proprietà per quei lati della costruzione posti a distanze minori di 10 m. La situazione catastale cui far riferimento, per le opportune verifiche, è quella corrispondente alla data di adozione (9/7/2002) del progetto preliminare del presente P.U.C.

Du = Destinazioni d'uso. Rappresentano gli utilizzi dei volumi e delle aree ammessi dal P.U.C. nei singoli ambiti e distretti in cui è diviso il territorio comunale.

Te = Tipo edilizio. È costituito dall'insieme dei seguenti elementi costitutivi del fabbricato come storicamente configurati: struttura portante, numero dei piani, corpi scala, destinazioni d'uso fondamentali ai vari piani, copertura, caratteristiche delle bucature per porte e finestre e dei materiali da costruzione impiegati.

Sr = Superficie di riferimento. È costituita dalla superficie di solaio misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei divisori interni, delle verande e delle logge chiuse su tre lati e con esclusione dei corpi scale, ascensori, superfici e volumi tecnici, parcheggi di pertinenza interrati e loro rampe di accesso (per la realizzazione della rampa, il parametro "altezza massima di un fabbricato" può essere derogato su un solo fronte dell’edificio per la larghezza massima di 3,50 m e nel rispetto del parametro "altezza massima interna"), cabine elettriche e cantine totalmente o parzialmente interrate. In quest’ultimo caso la quota fuori terra deve, comunque, essere contenuta nell’altezza massima consentita per ogni singolo fabbricato.

It = Indice di fabbricabilità territoriale. Esprime il rapporto tra la superficie di riferimento Sr complessiva delle costruzioni (non destinate a pubblici servizi) esistenti e di nuova edificazione e la superficie territoriale (St).

If = Indice di fabbricabilità fondiaria. Esprime il rapporto tra la superficie di riferimento Sr complessiva e la superficie fondiaria minima (Sf).

Ri = Rapporto di impermeabilizzazione. Esprime il rapporto tra la proiezione orizzontale di tutti i volumi emergenti e interrati e delle parti di suolo rivestite da manto impermeabile e la relativa superficie fondiaria Sf.

H = Altezza massima di un fabbricato. È costituita dalla differenza tra la quota in sommità e la quota alla base del fabbricato stesso. Si assume come quota in sommità il più alto punto d'incontro dei muri perimetrali con l'estradosso della copertura, sia essa piana, sia inclinata. Si assume come quota alla base il punto più basso del perimetro del fabbricato sul terreno sistemato; questo, rispetto alla quota naturale prima dell'intervento, deve di norma coincidere. È ammessa un'oscillazione, in più o in meno, di 30 cm nel caso di terreno in piano. Nel caso di terreno inclinato o a fasce l’altezza massima dovrà essere misurata dal terreno sistemato; è ammessa la realizzazione, a monte e a valle, di muri non più alti di 3,50 m rispetto alla quota del terreno naturale. L’altezza massima indicata dalle schede prescrittive (Titolo IV delle presenti norme) per ogni ambito e per ogni distretto può essere derogata solo in conformità alle "Norme geologiche, geotecniche e idrauliche" di cui al Titolo VI.

Non vengono considerati ai fini della determinazione dell'altezza gli elementi posti sopra la copertura destinati ad accogliere impianti tecnici quali: motori degli ascensori, camini di depurazione dei fumi e simili.

Per le coperture inclinate la pendenza delle falde deve essere compresa fra 25 e 30 gradi sessagesimali.

h = Altezza massima interna. È la distanza che separa il pavimento di un vano dall’intradosso del suo solaio di copertura.

L’altezza interna dei locali di nuova edificazione ad uso residenziale non può essere inferiore a 2,70 m, né superiore a 3,00 m; per le altre destinazioni d'uso l'altezza massima interna è di 3,30 m ad eccezione degli edifici ad uso industriale (compresi negli ambiti CD, RD e nei distretti di trasformazione TD), degli annessi agricoli (compresi negli ambiti CE, RE, CP, RP) e dei volumi adibiti a servizi pubblici o a particolari destinazioni, ove l’altezza è determinata da ragioni funzionali per le quali si rinvia ai parametri urbanistici delle singole schede.

L’altezza interna dei parcheggi e box interrati, o fuori terra, non può essere maggiore di 3,50 m né minore di 2 m sotto trave; nel caso di box interrati o fuori terra, ricavati nelle sistemazioni di terreni inclinati o a fasce, l’altezza lorda dei muri esterni non può essere maggiore di 3,50 m.

Dc = Distanza minima dai confini. È rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione orizzontale dell'edificio, ivi compresi gli elementi volumetrici aggettanti, e il confine di proprietà.

De = Distanza minima tra gli edifici. È rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente le proiezioni orizzontali degli edifici, ivi compresi gli elementi volumetrici aggettanti.

Ds = Distanza minima dal confine stradale. È rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione orizzontale del fabbricato, ivi compresi gli elementi volumetrici aggettanti e il confine stradale.

Fr = Fasce di rispetto. Il calcolo del volume o della superficie di solaio realizzabile si effettua con riferimento alla superficie fondiaria dell’area edificabile ivi comprendendo la superficie limitrofa delle fasce di rispetto di strade, argini, ferrovie, cimiteri, elettrodotti, oleodotti, metanodotti la quale, però, non potrà essere oggetto di edificazione.

Le fasce di rispetto sono rappresentate sulla tav. 12 DF/.a b.

Ar = Aree di rispetto degli ambiti di conservazione CA. Sono aree non edificabili in sito, comprese in altri ambiti del P.U.C. adiacenti agli ambiti CA. Le proprietà libere da asservimenti, entro tali aree, conservano l’indice di fabbricabilità fondiaria dell’ambito di appartenenza da trasferirsi nello stesso ambito, al di fuori delle aree non edificabili, nel rispetto dei raggi d’asservimento e dei parametri urbanistici.

Pp = Parcheggi privati. È la percentuale minima di superficie coperta o scoperta, definita all'interno del progetto per soddisfare i parametri di parcheggi pertinenziali previsti dalla legislazione vigente in materia.

Rc = Rapporto di copertura per gli insediamento produttivi. È determinato dal rapporto fra la superficie territoriale (St) dei singoli ambiti di riqualificazione RD e dei distretti di trasformazione TD e la superficie degli insediamenti produttivi.

 

 

CAPO II

DESTINAZIONI D’USO

ART. 6 - DEFINIZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

  1. Le destinazioni d'uso ammesse nei rispettivi ambiti di conservazione e di riqualificazione e nei distretti di trasformazione del P.U.C. sono di seguito elencate e raggruppate secondo categorie, anche ai fini della determinazione degli oneri concessori.

1.1 Residenza

Residenza primaria e secondaria

1.2 Distribuzione al dettaglio

1.2.1 Esercizi commerciali (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita)

1.2.2 Pubblici esercizi, quali bar, ristoranti, sale da gioco, da ballo e per lo spettacolo

1.3 Attività produttive: industriali, artigianali, commerciali , turistico-ricettive e connettivo urbano.

1.3.1 Attività industriali

1.3.2 Attività artigianali

1.3.3 Depositi e commercio (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita non alimentari)

1.3.4 Attività turistico-ricettive

1.3.5 Connettivo urbano (studi professionali, artigianato di servizio, sportelli bancari, agenzie assicurative e di viaggi, locali per spettacolo, commercio, pubblici esercizi e simili).

1.4 Uffici

Uffici privati commisti alla residenza

1.5 Autorimesse

Parcheggi privati non pertinenziali in struttura

1.6 Servizi

1.6.1 Servizi pubblici in struttura

1.6.2 Servizi pubblici all'aperto con sottostanti parcheggi pubblici o privati interrati

1.6.3 Parcheggi pubblici in struttura e a raso

1.6.4 Servizi di uso pubblico convenzionati

1.6.5 Servizi privati non convenzionati

1.6.6 Strutture turistico ricettive così come definite dalla legislazione vigente

1.7 Attività produttive agricole

Attività agricole, agrituristiche come disciplinate dalla legge regionale n° 39 del 28/8/1989, serricole, per la silvicoltura e la zootecnia, per la trasformazione dei prodotti agrosilvopastorali e la loro commercializzazione diretta.

1.8 Attività agricole finalizzate alla conservazione del territorio di presidio ambientale

Attività agricole di presidio dell’ambiente, anche con possibilità di esercitare la coltivazione delle aree senza il carattere, specifico ed economico, della produzione agricola.

  1. Le destinazioni pertinenziali delle unità immobiliari, quali parcheggi o singoli alloggi di custodia, sono assimilate alla destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata.
  2. Per ogni ambito e distretto di P.U.C. sono indicate le destinazioni d'uso insediabili.

 

ART. 7 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il P.U.C. definisce con unica perimetrazione, riportata sulla tav. 12 DF, il limite del centro abitato ed edificato ai sensi delle disposizioni di legge che ne prescrivono la delimitazione.

 

ART. 8 - AREE DEMANIALI

Le aree appartenenti sia al Demanio sia al patrimonio indisponibile dello Stato o di altri enti pubblici sono assoggettate alle destinazioni del P.U.C. solo se non utilizzate ai fini istituzionali dell'Amministrazione usuaria secondo le leggi che le riguardano.

 

ART. 9 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il P.U.C. non contempla opere soggette alla valutazione d’impatto ambientale; tuttavia ove si venissero a configurare opere ed impianti soggetti a V.I.A., dovranno essere osservate le procedure previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

 

ART. 10 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nelle sistemazioni e nelle costruzioni degli spazi e degli edifici pubblici, o destinati ad uso pubblico o collettivo, devono essere osservate tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, quelle del D.P.R. 27/4/1978 nonché per le altre costruzioni, le disposizioni della legge 9/1/1989 n° 13, del relativo regolamento, e della legge Regione Liguria 12/6/1989 n° 15 e s.m.i.

TITOLO III

INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL P.U.C.

 

 

CAPO I

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

 

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si distinguono in manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione d’uso, frazionamento ed accorpamento di unità immobiliari, demolizione e ricostruzione che comporta nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica.

 

ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA

  1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  2. Nell’esecuzione degli interventi ammessi non devono essere alterati i caratteri architettonici degli edifici con riguardo all'ambiente urbano.
  3. Ogni riparazione o sostituzione deve essere attuata usando gli stessi materiali, forme, dimensioni, colori e le stesse tecnologie dei manufatti esistenti, salvo i casi di evidenti ed improprie compromissioni da eliminare.
  4. In particolare sono ammessi:
  1. riparazione e rifacimento dei manti di copertura a tetto o a terrazzo, comprese le necessarie opere murarie e di lattoniere e l'installazione di materiali isolanti, senza modifica dei materiali esterni;
  2. pulitura e ripresa parziale di intonaci esterni senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti;
  3. pulitura, riparazione, sostituzione e tinteggiatura degli infissi esterni, delle recinzioni, delle pavimentazioni esterne;
  4. riparazione di impianti esistenti;
  5. riparazione e tinteggiatura degli intonaci interni;
  6. sostituzione degli infissi interni.
  1. L’esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione è subordinata alla comunicazione in carta semplice a firma del proprietario dell’immobile; nel caso di interventi esterni su immobili negli ambiti di conservazione CA, nonché su tutti gli edifici di pregio (art. 34) ed antichi (art. 35) così come definiti dal P.U.C., la suddetta domanda dovrà essere corredata da documentazione fotografica.

 

ART. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

  1. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
  2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria:
  1. il rifacimento totale degli intonaci e delle coloriture esterne e il cambiamento del tipo degli infissi esterni;
  2. il rinnovamento e la sostituzione parziale e localizzata delle strutture verticali esterne ed interne dell'edificio;
  3. il rinnovamento e la sostituzione parziale e localizzata delle strutture orizzontali (solai piani, volte, tetti, etc.);
  4. le modifiche delle tramezzature interne che non alterano la leggibilità degli spazi architettonici (ambienti voltati) e che migliorano le condizioni di abitabilità;
  5. la realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (riscaldamento, raffreddamento, sollevamento idrico, etc.), adibendo a tale destinazione spazi esistenti all'interno dell'edificio;
  6. la modifica degli elementi decorativi esterni quali: inferriate, cornici, zoccolature, infissi, insegne, vetrine, recinzioni.
  1. Non rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria quelli che comportano modifiche della forma, della posizione e delle dimensioni delle murature portanti, delle coperture, delle aperture originali di porte e finestre, delle rampe di scale e simili.
  2. L’esecuzione degli interventi è subordinata alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regione Liguria n° 29/2002 .

 

ART. 14 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

  1. Il restauro e il risanamento conservativo comprendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
  2. Negli interventi di restauro sono ammessi:
  1. il restauro e il ripristino degli elementi essenziali che caratterizzano la tipologia dell'edificio quali: copertura, posizione dei muri portanti anche interni; spazi di distribuzione verticale e orizzontale (androni, scale, portici, sottopassaggi, logge, etc.) con particolare riguardo alle tecniche costruttive e ai materiali originari;
  2. il restauro ed il ripristino dei fronti esterni e degli ambienti interni che presentino particolare valore per i caratteri costruttivi e decorativi quali: volte, soffitti decorati, stucchi, pavimenti, etc.;
  3. l'eliminazione delle alterazioni costituite da volumi impropri, aggiunti al corpo edilizio, e di quelli che hanno modificato le aree esterne di pertinenza anche con recupero del volume in modo organico rispetto al contesto;
  4. l'installazione in vani esistenti di servizi igienico sanitari, cucine, impianti di riscaldamento ed elettrici;
  5. il ripristino di aperture nei fronti esterni e lo spostamento di quelle esistenti solo dove siano evidenti le tracce di precedenti bucature.
  1. Il risanamento conservativo comporta la valorizzazione dell'impianto originario dell'edificio nelle sue parti superstiti e la conservazione dei fronti esterni. Sono ammesse parziali modifiche, in relazione alla provata necessità del riassetto igienico e funzionale dell'edificio.
  1. Costituiscono inoltre risanamento conservativo:
  1. la conservazione e il ripristino delle coperture originarie a falde, la demolizione di corpi pensili e di manufatti in materiali precari ed impropri sulle coperture e sui prospetti degli edifici;
  2. il consolidamento dell'edificio con sostituzione delle parti di strutture non recuperabili: murature, solai, volte, scale, etc.;
  3. l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico sanitari; per tali servizi è ammessa l'areazione forzata;
  4. l'eliminazione delle alterazioni sia nel corpo edilizio che nelle aree di pertinenza, nei cortili e nei cavedi anche con recupero del volume in modo organico rispetto al contesto.
  1. L'esecuzione di interventi di restauro e risanamento conservativo, che non comportano modifiche ai prospetti del fabbricato né frazionamento interno, è subordinata alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regione Liguria n° 29/2002.

 

ART. 16 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

  1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
  2. Nella ristrutturazione edilizia è ammesso il frazionamento in più unità con Sr non inferiore a mq 28, monolocale per una persona, o a mq 38 nel caso di monolocale per due persone.
  3. Per gli edifici di pregio, localizzati su tutto il territorio comunale, e per quelli antichi compresi negli ambiti di conservazione CA, valgono le particolari disposizioni di cui ai successivi articoli 34 e 59 delle presenti Norme.
  4. Nella ristrutturazione edilizia di edifici unifamiliari o bifamiliari, esistenti alla data di adozione del progetto preliminare del P.U.C., è ammesso per ogni unità immobiliare l'incremento del 20% della superficie di riferimento Sr per interventi di adeguamento igienico sanitario e/o funzionale. Tale ampliamento può essere autorizzato, senza asservimento di terreno, su aree di proprietà una sola volta e solo se, prima della succitata data di adozione, non era già stato autorizzato a qualsiasi titolo un ampliamento volumetrico. Il nuovo corpo dovrà essere ubicato su un lato (retro o fianchi) e possibilmente non visibile da spazi pubblici.

Per i suddetti edifici, la realizzazione dell'ampliamento, come sopra indicato, comporta l’obbligo di eliminare tutte le alterazioni esistenti sull'edificio stesso ed inoltre l'obbligo di rispettare le norme del Codice Civile sulle distanze nelle costruzioni con esenzione dall'osservanza, ove ne sia dimostrata la necessità, della parte di maggiore distanza dai confini (parametro urbanistico Dc) e dagli edifici (parametro urbanistico De), stabilita dalle presenti Norme per ogni ambito e distretto, rispetto a quella del Codice Civile.

Per quanto riguarda la distanza dalle strade valgono le norme di cui al seguente art. 25.

  1. In conformità all'art. 10 (L) del testo unico di cui al D.M. n° 380/2001 sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (ambiti di conservazione CA nel P.U.C.), comportino mutamenti della destinazione d'uso.

 

ART. 17 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

  1. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie è costituito dalla variazione della destinazione d'uso in atto con altra diversa ma compresa tra quelle ammesse negli ambiti di conservazione o di riqualificazione o nei distretti di trasformazione. Il mutamento di destinazione d’uso, senza opere edilizie, è soggetto a D.I.A. solo se localizzato negli ambiti di conservazione CA.